Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 11/04/2024
La Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 commi 44 e 45 della legge 24/12/2012 n, 228 dal Tribunale ordinario. Sezione lavoro, di Cagliari ha emesso l’ordinanza n. 78 del 11/04/2024.
L’art. 1 commi 44 e 45 della legge 228 del 2012 a partire dall’anno scolastico 2012/2013 ha modificato quanto previsto dall’art. 52 comma 4 del decreto legislativo 165 del 2001.
L’art. 52 comma 4 del decreto legislativo 165 del 2001 prevedeva che agli assistenti amministrativi che accettavano incarichi come DSGA spettasse un’indennità di funzioni superiori pari alla differenza tra lo stipendio iniziale di DSGA e quello iniziale di Assistente amministrativo.
La nuova normativa introdotta dalla legge 228 del 2012 invece prevede che l’indennità di funzioni superiori sia pari alla differenza tra lo stipendio iniziale di DSGA e quello in godimento come Assistente amministrativo con una notevole riduzione di tale indennità soprattutto per le persone con maggiore anzianità come Assistenti amministrativi.
Secondo il Giudice “de quo” la questione è costituzionalmente fondata per i seguenti motivi:
- In primis perché comporta una riduzione dell’indennità maturata come Assistenti amministrativi in violazione dell’art. 3 della Costituzione;
- L’attuale normativa sarebbe in contrasto con l’art. 36 della Costituzione perché il diritto ad un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto imporrebbe l’integrale corresponsione del trattamento economici previsto per svolgere le mansioni superiori;
- Ci sarebbe, anche la violazione dell’art. 117 della Costituzione in quanto i lavoratori con una maggiore anzianità sarebbero discriminati rispetto a quelli con minore anzianità
L’Amministrazione, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è intervenuta facendo presente che già la problematica era stata esaminata dalla Corte Costituzionale e che non risultano nuovi elementi per una diversa valutazione della situazione.
Non sussiste alcuna violazione dell’art. 117 della Costituzione e dell’art. 1 e 2 della Direttiva 2000/78/CE in quanto il diverso trattamento economico non dipende dall’età del lavoratore ma dall’anzianità di servizio.
La Corte Costituzionale considerato che ha già ritenuto non fondate le questione sollevate testualmente dichiara “il riconoscimento di una progressione economica indubbiamente valorizza – e, quindi, già in parte remunera – la maggior esperienza e professionalità maturata dal dipendente nel corso degli anni di lavoro, cosicché non è irragionevole che, nel caso di conferimento dell’incarico di DSGA, l’ordinamento preveda una retribuzione complessiva parametrata alle funzioni svolte pur con una retribuzione aggiuntiva decrescente per il dipendente più anziano; diversamente opinando, difatti, si giungerebbe ad affermare che, a parità di mansioni svolte, sia costituzionalmente necessario riconoscere all’assistente amministrativo con un’anzianità maggiore ai 21 anni un compenso più elevato di quello previsto per il DSGA a livello iniziale, sebbene quest’ultimo «sia titolare di quelle funzioni appartenendo ad un ruolo diverso ed essendo stata oggettivamente accertata con apposita selezione concorsuale la maggiore qualificazione professionale, significativa di una più elevata qualità del lavoro prestato».
Alla luce di quanto sopra la Corte Costituzionale dichiara l’infondatezza delle questioni sollevate, di conseguenza la legge 228 del 2012 non può essere considerata costituzionalmente illegittima.
di Luciana Petrucci Ciaschini su Rassegna Normativa n.8