La motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 241/1990) deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria:
sussiste pertanto il difetto di motivazione del provvedimento amministrativo quando non sia
possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n . 122 - 10 febbraio 2015 —