Ha fatto notizia l’annullamento del provvedimento di scioglimento di un consiglio di istituto adottato da un USR a seguito di una visita ispettiva che ha riscontrato le seguenti violazioni:
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violazione da parte del Consiglio d’Istituto della riserva di competenza esclusiva del collegio docenti in materia di elaborazione del P.T.O.F;
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esclusione di personale titolato ad assistere alle sedute del Consiglio d’istituto;
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irrituale convocazione di consiglio d’Istituto per discutere un caso di ipotetica trasgressione disciplinare da parte di un docente;
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scorretta o assente tenuta dei verbali dell’organo collegiale.
A seguito del ricorso proposto dal presidente e dai consiglieri del Liceo de quo il Tar ha, dunque, annullato il provvedimento dell’USR con le seguenti motivazioni:
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la violazione da parte del Consiglio d’Istituto della riserva di competenza esclusiva del collegio docenti in materia di elaborazione del P.T.O.F. sarebbe stata dedotta dalla bozza di Regolamento di organizzazione, valutazione e approvazione dei progetti extracurricolari in discussione nel Consiglio di istituto, e non dal regolamento definitivo, rispetto al quale non risultano dagli atti del fascicolo di causa le ingerenze contestate;
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l’ipotesi di esclusione di personale titolato ad assistere alle sedute del Consiglio d’istituto, è stata smentita, nella sua gravità, dalle circostanziate deduzioni dei ricorrenti, e non trova peraltro riscontro in atti;
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l’ipotesi dell’irrituale convocazione di consiglio d’Istituto per discutere un caso di ipotetica trasgressione disciplinare da parte di un docente, è chiaramente smentita dalla verbalizzazione della vicenda de qua, dalla quale si evince che viene in premessa espressamente escluso il rilievo disciplinare della vicenda;
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l’ipotesi infine della scorretta o assente tenuta dei verbali dell’organo collegiale, risulta inerire in realtà a una serie di violazioni meramente formali e non inficianti la comprensione e la pubblicità delle singole deliberazioni.
Decisione TAR Lombardia n.75 del 4/1/2023