Ai fini della contrattazione, vorrei chiederLe, gentilmente, se le economie degli anni precedenti riferite alle attività complementari di educazione fisica e area a rischio si potessero spostare nel FIS?
In risposta al quesito posto si fa presente che il MI nella nota di assegnazione delle risorse prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 precisa anche che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, del CCNI siglato il 3 ottobre 2022, “[…] resta ferma la possibilità per la singola istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell’articolo 40 del CCNL 2016-2018”. Ne consegue che se risultano economie provenienti dagli anni precedenti le medesime andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell’a.s. 2022-2023, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell’istituzione scolastica.
Tale precisazione era già stata fornita dall’Aran con orientamento applicativo CIR24, infatti, precisa che il nuovo CCNL del 19.04.2018 del comparto Istruzione e Ricerca ha creato un unico nuovo fondo per la retribuzione accessoria del personale docente ed ATA, volto a remunerare il personale scolastico per le finalità designate dal comma 4 dell’articolo 40, vale a dire:
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finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;
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i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;
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le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
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gli incarichi specifici del personale ATA;
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le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
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i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
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la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;
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le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.
Tali criteri di ripartizione – conclude l’ARAN – assicurano l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti, le quali possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.
In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare, ai sensi dell’art. 40, comma 1, è stato previsto che a decorrere dall’anno scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”.
Per cui alla luce della normativa sopra riportata in risposta al quesito posto è possibile utilizzare le economie degli anni precedenti riferite alle attività complementari di educazione fisica e delle area a rischio per incrementare i fondi del FIS a.s. 2022/2023.