Le relazioni sindacali nella scuola sono la conseguenza della “privatizzazione” del rapporto di lavoro nei comparti pubblici, cioè l’estensione delle norme del codice civile al settore della pubblica amministrazione per definire pattiziamente talune materie relative all’organizzazione del lavoro.

Con il contratto si parla degli strumenti dell’“informazione”, della “contrattazione integrativa”, del “confronto”.

Il contratto integrativo, non si svolge più con “cadenza annuale” ma ha “durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni”, anche se rimane la possibilità di negoziare annualmente i criteri di ripartizione delle risorse (“possono essere negoziati con cadenza annuale”). Art. 7 comma 3

Anche la contrattazione, così, sia a livello nazionale che a livello di istituzione scolastica, entra a far parte della nuova “unità di misura” della progettualità della scuola, dopo la triennalizzazione del POF, del PAI, del ciclo della valutazione della scuola (RAV e PdM), del PNF. Non solo: triennali sono anche gli incarichi al dirigente scolastico e ai docenti dell’ambito, in coerenza con i contenuti del PTOF.

La contrattazione a livello di istituzione scolastica è svolta tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti dei sindacati firmatari del CCNL 2016/18 (Flc Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals).

La contrattazione di istituto deve essere conclusa non oltre il 30 novembre.

Queste le materie di contrattazione previste dall’art. 22 comma 4 lett. c):

c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;

c3)  i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro (oggi percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c4)  i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi della legge n. 107/2015 (bonus merito);

c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;

c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.

Per quanto riguarda i punti c1), c5), c6), c7), c8), c9) :

qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, fermo restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento indicati dall’articolo 8 del Contratto.

Per quanto riguarda, invece, i punti c2), c3), c4) :

qualora non si raggiunga l’accordo ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui al succitato articolo 8, il dirigente può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del contendere, fino alla successiva sottoscrizione, e prosegue le trattative per giungere in tempi celeri alla conclusione delle stesse. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.

Sulle singole materie oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica, il DS avvia la sessione negoziale di contrattazione integrativa entro il 15 settembre, sessione che “non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre”, così com’è stato sinora.

Si tratta sempre di termini “ordinatori” e non “perentori”, in quanto in caso di inottemperanza non sono previste specifiche sanzioni. Tuttavia andrebbero rispettati per lealtà e correttezza nelle relazioni sindacali e, in teoria, potrebbe anche configurarsi, in caso di mancato avvio, un comportamento antisindacale della parte datoriale (il DS).

Nella sessione negoziale, in caso di accordo, si possono individuare due fasi principali e propedeutiche: la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto e la successiva sottoscrizione del contratto vero e proprio, qualora non vengano mossi rilievi ostativi da parte degli organi di controllo (revisori).

Se si raggiunge l’accordo, come previsto dall’art. 7 del nuovo CCNL, l’ipotesi di contratto integrativo collettivo definita dalle parti, corredata di relazione illustrativa (a firma del DS) e di relazione tecnico-finanziaria (a cura del DSGA), è inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione all’organo preposto al controllo (revisori) sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio.

In caso di rilievi da parte dell’organo di controllo (revisori), la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni, mentre “trascorsi 15 giorni senza rilievi (e non più 30 giorni), l’organo di controllo può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto” definitivo.

Conclusa la procedura di controllo interno, l’amministrazione scolastica trasmette entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo,  per via telematica, all’ARAN e al CNEL.

Cosa succede in caso di mancato accordo?

Con il CCNL 2018 viene confermata la disposizione  dell’art. 40, c. 3-ter del d.lgs. 165/2001: “qualora non si raggiunga l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni, ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione, e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo”.