La convenienza del noleggiante è quella di poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza avere la necessità di acquistarlo.

di Carmelo  Febbe e Angelo Orsingher in Amministrare la scuola n. 3 del 2023

Definizione

Il contratto di noleggio è un contratto atipico, cioè non espressamente regolato dal Codice Civile, con cui una parte (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un’altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo.

Oggetto del contratto

L’oggetto del contratto consiste nell'avere in uso dei beni mobili (ad esempio attrezzature), per essere impiegati dal noleggiante per le proprie esigenze. La convenienza del noleggiante è di poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza avere la necessità di acquistarlo.Il contratto di noleggio deve prevedere:

- il versamento di un canone periodico, che può essere comprensivo delle spese di gestione e manutenzione del bene;

-  la durata del noleggio;

- le prescrizioni tecniche sul corretto uso del bene e sulla sua manutenzione.

È da precisare che il noleggiante utilizza il bene in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore. Quindi, è chiaro che ricade sul noleggiatore la piena responsabilità dell’integrità e del corretto uso del bene noleggiato e, in caso di danneggiamento o sua distruzione, dovrà sostenerne le spese di riparazione o sostituzione. Le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono, invece, a carico del noleggiatore.Riguardo la disciplina del contratto di noleggio, è necessario fare riferimento a quanto previsto dal Codice Civile per la locazione di beni mobili, anche se è utile precisare che il noleggio non è un contratto di locazione di beni, ma di locazione di opera, cioè di un servizio.Tale situazione, diffusissima nella prassi commerciale, non è contemplata dal Codice Civile come “noleggio”; tale termine è, in realtà, disciplinato dalle norme sulla locazione contenute nell’art 1571 e ss. del Codice Civile.Il contratto di noleggio è un contratto consensuale, ciò significa che si considererà concluso all’atto dell’accordo, cioè quando il proponente riceverà l’accettazione della controparte.

Clausole contrattuali

Il noleggiatore, ai sensi dell’art 1575 cc., dovrà:

- Consegnare al noleggiante il bene, oggetto del contratto di noleggio, in buono stato di manutenzione;

- Mantenere, anche successivamente, in buono stato il bene noleggiato affinché possa servire all’uso convenuto;

- Garantire un pacifico godimento all’uso del bene, indicato all’interno del contratto di noleggio; in particolare garantendolo da eventuali pretese che terzi potrebbero vantare sul medesimo bene.

Il noleggiante, ai sensi dell’art 1587 cc. dovrà:

- Prendere in consegna la cosa ed osservare diligenza nel servirsene per l’uso desumibile dal contratto di noleggio stesso;

- Restituire al termine del contratto il bene al noleggiatore, nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all’utilizzo dello stesso oggetto;

- Pagare il canone nei termini convenuti.

Per quanto riguarda l’uso che il noleggiatore può fare del bene è utile inserire, tra le clausole contrattuali, un elenco degli utilizzi permessi e di quelli vietati o, in mancanza, una previsione generica di divieto di uso difforme.

Per quanto attiene al versamento della somma di denaro pattuita per il nolo bisogna ricordare che, in caso di ritardo nell’adempimento del pagamento del corrispettivo è diritto del noleggiatore richiedere che la somma venga versata aggravata degli interessi moratori.

Il regolamento di contabilità scolastica

L’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche è sancita dall’ art. 43 comma 1 del D.I. 129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.Tale regolamento permette di concludere attività negoziali contrattuali per la concreta realizzazione dell’offerta formativa. Ed è qui, secondo il regolamento di contabilità, che si estende, la sottoscrizione di contratti pluriennali come i contratti di noleggio. Il contratto pluriennale si caratterizza e si differenzia rispetto ad altre fattispecie contrattuali, per la peculiare durata che si estende oltre il singolo anno.

Tale tipo di contratto va esaminato:

  • dal punto di vista della procedura da adottare per l’affidamento delle forniture, lavori o servizi, ai sensi del D.lgs. 50 del 2016;

  • dal punto di vista contabile e degli adempimenti richiesti in applicazione del D.I. 129 del 2018.

Contratti pluriennali e Codice degli appalti

L’importo da porre a base di gara, per il rilascio del CIG (codice identificativo gara) da richiedere sull’apposita piattaforma ANAC, ai fini della scelta della procedura utilizzata dalla stazione appaltante per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture, è l’importo totale di tutta la durata del contratto stipulato, e non l’importo relativo al singolo anno (sempre al netto dell’iva).
Questo perché, al fine di determinare il valore dell’appalto ex art. 35 comma 4, non è possibile frazionare il valore dello stesso, che potrebbe risultare artificioso.

Contratti pluriennali e D.I. 129 del 2018

L’art. 45 comma1 lett. d) del D.I. 129 del 2018 prevede la delibera del C.d.I. per la sottoscrizione di contratti pluriennali. Ecco il testo: “Il Consiglio d’istituto delibera in ordine:d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale”. L’attività negoziale della scuola svolta su base annuale non ha bisogno di alcuna autorizzazione da parte del C.d.I. Qualora il dirigente ritenga muoversi nell’ambito dei contratti pluriennali dovrà, obbligatoriamente, acquisire la delibera del Consiglio d’Istituto.
Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 45 comma 3:“Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l’attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d’istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d’istituto”. Nei contratti pluriennali l’operato del D.S. è vincolato nella fase della stipulazione e in quella dell’esecuzione del contratto. Nel caso di particolari vicende contrattuali quali la transazione, il recesso e la rinuncia, è necessaria nuovamente la deliberazione del C.d.I.

Quali vantaggi per le istituzioni scolastiche?

Capita spesso che nelle istituzioni scolastiche si sottoscrivano contratti pluriennali. Si pensi, a titolo esemplificativo, al servizio di cassa, all’assicurazione degli alunni, ai contratti di manutenzione e assistenza, alle gite scolastiche. Le procedure per la stipulazione di un contratto pluriennale, naturalmente, dal punto di vista amministrativo, sono onerose. Ma ci sono anche dei vantaggi importanti. Come non citare, ad esempio, il contratto pluriennale di noleggio di beni. Se vengono noleggiati non devono essere inventariati dalla scuola in quanto non di sua proprietà. In questo caso non dovrà essere fatto alcun incartamento amministrativo conseguente al discarico inventariale quando i beni risulteranno fatiscenti. Di seguito proponiamo gli schemi fac-simile che possono essere adottati qualora si addiviene alla necessità di stipulare un contratto di noleggio di beni mobili.

Allegati: Scarica qui l'intera sequenza di moduli

  1. scheda di progetto;

  2. delibera Consiglio d’Istituto di autorizzare il dirigente alla sottoscrizione del contratto pluriennale;

  3. determina dirigenziale di affidamento diretto;

  4. accordo tra le parti di noleggio