Circa la assimilazione tra contratto di noleggio alla locazione, in una fattispecie avente ad oggetto l'utilizzo proprio di una fotocopiatrice, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che «anche nell'ipotesi di cosiddetto noleggio di bene mobile (nella specie, macchina fotocopiatrice), trovano applicazione le regole della locazione, circa la revocabilità, pure tacitamente, della precedente disdetta alla scadenza, con la conseguenziale rinnovazione del rapporto e dei diritti ed obblighi ad esso inerenti. A tale principio non si sottrae la disdetta del locatario, ove risulti superata da comportamenti successivi di inequivoco segno contrario. Pertanto, la causa del contratto di noleggio non può certo farsi derivare dalla titolarità del diritto di proprietà sul bene concesso ‘in godimento', essendo il rapporto di natura obbligatoria ed essendo la causa già tipizzata dal legislatore(visto che, il noleggio di un bene mobile, altro non è che una locazione). Di conseguenza, la statuizione sulla nullità del contratto per difetto di causa è del tutto errata, così come erroneo è il richiamo all'art. 1418 c.c. posto a fondamento della ritenuta nullità del contratto.
Tribunale Firenze sez. III, 29/05/2020, n.1246