Le disposizioni contenute nella lex specialis di gara non vincolano soltanto i concorrenti, ma anche la stessa Amministrazione che non può sottrarsi alla loro puntuale applicazione, salva la facoltà di annullare o ritirare il bando nell'esercizio del potere di autotutela; di conseguenza, una volta fissato espressamente nel bando di gara e nel capitolato d'oneri il principio che l'appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, l'Amministrazione non può sottrarsi alle conseguenze che derivano dalla erronea ed illegittima applicazione di quella disposizione, invocando che tale disposizione non si applicava alla gara in esame: è bensì vero che l'Amministrazione non era obbligata ad applicare tale normativa, ma una volta che si è determinata ad applicarle, indicandole espressamente nella lex specialis, si è autolimitata in tal senso e non può sciogliersi da tale vincolo se non procedendo in autotutela all'annullamento d'ufficio del bando.

Consiglio di Stato - Sez. V, 15 febbraio 2010, n.810