Solo in presenza di una espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara, in conseguenza del mancato rispetto di determinate prescrizioni, non è consentito al G.A. di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell'Amministrazione, dato che il cd. criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello formale, nel senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione.
Nel caso in cui la lex specialis della gara preveda espressamente solo che l'indicazione dei requisiti di cui debbono essere in possesso i partecipanti alla gara siano da dimostrare "allegando i curricula professionali delle figure da adibire al servizio", ma non preveda altrettanto espressamente, a pena di esclusione, che detti curricula avrebbero dovuto essere presentati già in sede di presentazione delle offerte, non può disporsi l'esclusione di una ditta che ha presentato il proprio curriculum successivamente. In tal caso, infatti, è evidente che l'immediata allegazione dei curricula non rispondeva ad alcuna particolare esigenza della Amministrazione, atteso che non si ravvisavano motivi per ritenere che fosse posta a garanzia della par condicio dei concorrenti e non era sottesa ad alcun particolare interesse della stazione appaltante.
Consiglio di stato, n.4029 - Sez. V — 7 luglio 2011