In tema di locazione di beni mobili, i vizi che alterano l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa e consentendo la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, sono quelli che investono la struttura materiale della cosa medesima, intaccando la sua integrità, in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale. Sono, invece, sottratti a tale disciplina, non solo i guasti o i deterioramenti della cosa dovuti alla naturale usura, ma altresì quegli accadimenti che determinano disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, dal momento che in questo caso diviene operante soltanto l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ex articolo 1576 del c.c. 

Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna".Invero, i vizi che - senza configurare un inadempimento del locatore alle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 1575 c.c. - alterano l'equilibrio delle prestazioni corrispettive, incidendo sull'idoneità all'uso della cosa stessa e consentendo la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del corrispettivo, sono quelli che investono la struttura materiale della cosa, intaccando l'integrità della stessa, in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale; si ritengono invece sottratti a tale disciplina, non solo i guasti o i deterioramenti della cosa dovuti alla naturale usura, ma altresì quegli accadimenti che determinano disagi limitati e transeunti nell'utilizzazione del bene, dal momento che in questo caso diviene operante soltanto l'obbligo del locatore di provvedere alle necessarie riparazioni ai sensi dell'art. 1576 c.c. (Cassazione civile n. 24459/2011).

Tribunale Crotone, sez. I, 24/03/2020, n.315