Circa la non applicabilità, di regola, del c.d. principio dell’assorbimento alle procedure concorsuali destinate a ripetersi nel tempo ai fini dell’accesso solo di un numero limitato, fra tutti i concorrenti, in posizioni predefinite numericamente, in quanto tale applicazione potrebbe determinare una alterazione degli esiti della selezione concorsuale in danno dei partecipanti portatori di un interesse qualificato a concorrere nelle successive prove, oppure a subentrare direttamente per scorrimento, in relazione alle posizioni occupate da concorrenti infine risultati, in via giudiziale, non in possesso dei titoli, delle esperienze o dei punteggi delle prove, prefissati come necessari ai fini del superamento del concorso.

Il predetto orientamento giurisprudenziale incontra tuttavia un duplice limite, soggettivo, riferito alla tutela dell’affidamento generato nel concorrente da protratti comportamenti impropri dell’amministrazione, e oggettivo, riferito all’estensione della situazione fattuale ad ambiti diversi ed ulteriori che palesino una cesura, sotto il profilo causale, rispetto alla procedura concorsuale considerata.

Tale ultima circostanza ricorre, in particolare, nella particolare fattispecie considerata, nell’ambito della quale l’Amministrazione non si è limitata a sciogliere la riserva con la quale si erano adottati provvedimenti di definizione degli esiti concorsuali favorevoli all’appellante, in ossequio ad una giurisprudenza che è poi mutata nel tempo, ma ha anche provveduto, medio tempore, ad assumere l’appellante a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019, presso l’Istituto ed ha poi sciolto positivamente la riserva che aveva posto - e consolidato in tal modo il diritto dell’appellante - disponendo il suo inserimento nella graduatoria di merito regionale per la classe di concorso considerata.

Pertanto, avendo l’odierna appellante superato brillantemente le prove ed essendo stata inserita a pieno titolo e senza riserve in graduatoria, in virtù di un principio di rispetto del dato sostanziale concernente la vita ed i beni dei cittadini (factum infectum fieri nequit), nonché delle finalità dell’azione amministrativa volta al reclutamento dei migliori insegnanti, deve ritenersi, alla stregua del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento, che l’appellante abbia conseguito, ad ogni effetto, l'idoneità al concorso essendo stato interrotto il nesso causale con la pronuncia del TAR, di modo che l’appellata sentenza denota la dedotta erroneità, non avendo rilevato che i provvedimenti di revoca impugnati risultavano adottati in assenza di una idonea base giuridica.

Consiglio di Stato, sentenza del 29 novembre 2023, n. 10312