Approvate le "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, N. 205 e N. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106” dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) riunitosi in seduta plenaria lunedì 21 ottobre 2024 per esaminare lo schema di decreto relativo alla Riforma 2.1 del PNRR per il reclutamento del personale docente. Ecco il parere del CSPI sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”.
Lo schema di decreto sottoposto al parere si inserisce nell’ambito della complessiva Riforma 2.1 “Reclutamento del personale docente” del PNRR, in attuazione della quale, tra l’altro, ai sensi dell’art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono stati adottati i decreti ministeriali 26 ottobre 2023, nn. 205 e 206, che dettano disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, rispettivamente del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado e del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
La prima modifica significativa riguarda i concorsi ordinari che prevedono l'ammissione di un numero di candidati tre volte superiore ai posti disponibili nelle regioni, a condizione che i concorsisti ottengano almeno 70 punti su 100 alla prova scritta o che ottengano il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi: "Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi".
Le domande, poi, possono essere presentate ai concorsi entro 20 giorni e non più 30 giorni, per agevolare la gestione delle procedure concorsuali e rispettare i tempi previsti dal PNRR: "In considerazione dei tempi necessari per pervenire all’emanazione del prossimo bando di concorso previsto nell’ambito della Riforma del PNRR, per permettere una gestione più funzionale di tutte le procedure concorsuali e una loro conclusione nei tempi previsti per il raggiungimento del target PNRR, lo schema di decreto in esame prevede anche la riduzione dei tempi di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso da trenta a venti giorni. A tal proposito il CSPI ravvisa anche una necessaria tempestività nella nomina delle commissioni esaminatrici, valutando le migliori condizioni per l’espletamento delle funzioni."
Ulteriorire modifica con l’articolo 3 dello schema di decreto in esame, si intende sanare la mancanza, all’interno dell’Allegato A di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, dei programmi specifici relativi alle classi di concorso AK24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico) e AM24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco).
Infine, il CSPI, anche allo scopo di evitare l’insorgere di eventuale contenzioso, evidenzia la necessità che l’Amministrazione valuti la definizione di modalità tecniche che consentano ai candidati la conoscenza della propria posizione, anche in relazione alle riserve. In tal modo tutti coloro che supereranno le prove, pur non risultando vincitori, saranno in grado di sapere se e in che misura potrebbero essere interessati allo scorrimento.