L’Inps con la Circolare n. 12 del 1/2/2023 ha reso note le aliquote contributi­ve e il valore minimale e massimale per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti agli iscritti alla Gestione separata INPS, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenzialiobbligatorie, l’aliquota per il 2023, è confermata al 24% per entrambe le categorie (Collaboratori e figure assimilate e Liberi professionisti). In sintesi le aliquote complessive della Gestione Separata Inps per il 2023 sono le seguenti (confrontate con quelle dello scorso anno: 

Tipo di soggetto iscritto

2023

Pensionato o iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria

24,00%

Non pensionato e non iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria

Titolare di partita IVA

26,23%

(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 Iscro)

NON titolare di partita IVA con diritto alla DIS-COLL

35,03%

(33 + 0,72

+0,51)

NON titolare di partita IVA senza diritto alla DIS-COLL

33,72%

(33+0,72)

  Come noto, le aliquote contributive sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2023 è pari a € 113.520,00. Per il 2023 il minimale di reddito è pari a € 17.504,00. 

MASSIMALE DI REDDITO 2023

FINO AL QUALE OCCORRE VERSARE I CONTRIBUTI

€ 113.520

MINIMALE DI REDDITO 2023

(AI FINI DELL’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI)

€ 17.504

Pertanto:

  • i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (aliquota 24,00%) avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96;

Essendo i compensi corrisposti ai collaboratori e assimilati (come ad es. amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie e simili, partecipazione a collegi e commissioni: art. 50, c. 1, lett. c-bis del T.U.I.R.) assimilati ai redditi da lavoro dipendente, per essi trova applicazione il primo comma dell’art. 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente (c. d. “principio di cassa allargato” – Circolare Inps n. 10 del 08.01.2002).

Di conseguenza, ai compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2024 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023 si applicano le aliquote contributive in vigore nel 2023.

Il "principio di cassa allargata" applicabile ai compensi ai collaboratori costituisce un’eccezione rispetto alla regola generale della Gestione Separata Inps, in base alla quale, invece, le aliquote 2020 si applicano generalmente ai compensi erogati nel 2020, anche se riferiti a prestazioni rese nel 2019.

Pertanto, il principio di cassa allargata non è applicabile alle somme corrisposte a lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione (non ancora cessati), venditori porta a porta, e tutti gli altri soggetti iscritti alla Gestione Separata.

 Le modalità ed i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le percentuali di ripartizione dell’onere tra il committente e percipiente non hanno subìto modifiche.

In particolare, l’onere contributivo, nel caso di collaboratore o lavoratore autonomo occasionale, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:

  • 1/3 a carico del collaboratore;

  • 2/3 a carico del committente.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (f24 ep per le pubbliche amministrazioni).
Per i lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (entro il 16 del mese successivo a quello nel quale sono stati pagati i compensi).
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo acconto 2023 e secondo acconto 2023). In particolare, si ha la seguente casistica:

RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO E VERSAMENTO

TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO

SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO

TERMINE DI VERSAMENTO

-          Co.Co.Co

-          Venditore porta a porta

-          Lavoratore autonomo occasionale

1/3 a carico del collaboratore

2/3 a carico del committente

Committente

 Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

Associato in partecipazione

- 45% a carico dell’ Associato in partecipazione

- 55% a carico dell’associante

 Associante (committente)

Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso

Lavoratore  autonomo non occasionale “senza cassa”

100% a carico del lavoratore autonomo

Lavoratore

Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi  (per il 2023 saldo 2022 1° acconto 2023 e  2° acconto 2023)

Per il versamento, mediante modello F24, devono essere utilizzate le seguenti "causali contributo": 

CAUSALI CONTRIBUTO PER IL VERSAMENTO

TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO

CAUSALE CONTRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO f24ep

-          Co.Co.Co

-          Venditore porta a porta

-          Lavoratore autonomo occasionale

Committente

CXX  se privi di 3  altra copertura previdenziale (35,03%)

C10 per gli altri soggetti (24 %)

Associato in partecipazione

 Associante (committente)

CXX  se privi di 3  altra copertura previdenziale (35,03%)

C10 per gli altri soggetti (24 %)

Lavoratore  autonomo non occasionale “senza cassa”

Lavoratore

PXX se privi di altra copertura previdenziale (26,23%)

P10 per gli altri soggetti (24%)