L’Inps con la Circolare n. 12 del 1/2/2023 ha reso note le aliquote contributive e il valore minimale e massimale per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti agli iscritti alla Gestione separata INPS. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, a decorrere dall’anno 2017, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; modificata dall’ articolo 1, comma 165, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Anche questi professionisti sono soggetti all’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72% per tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.