Con la Circolare n° 12 del 01-02-2023 l’Inps ha reso note le aliquote contributive e il valore minimale e massimale per il calcolo dei contri­buti previdenziali dovuti nel 2023 dagli iscritti alla Gestione separata INPS (sia collaboratori che professionisti senza cassa). La novità del 2022 è stata principalmente l’aumento della aliquota dovuta per l’indennità di Disoccupazione DIS COLL così come pre­visto dalla Legge di Bilancio 2022. La manovra aveva infatti ampliato la durata e l’importo della disoccupazione per i collaboratori e ha pertan­to previsto per la Dis-coll la medesima aliquota dovuta per la Naspi. Per quanto riguarda invece il 2023 le aliquote rimangono pressoché inva­riate rispetto al 2022, uniche novità riguardano l’aumento dei valori di minimale e massimale di reddito, che salgono rispettivamente a 17.504 euro e 113.520 euro.

La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l’assicurazione generale obbligatoria IVS (per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai soggetti che esercitano abitualmente l’attività di lavoro autonomo, non rientranti nelle cate­gorie artigiani o esercenti attività commerciali, non iscritti alle Casse di previdenza di categoria, nonché ai lavoratori parasubordinati. In particolare, sono obbligati ad iscriversi ad essa i seguenti soggetti:

  • i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i soggetti titolari di partita IVA che esercitano abitualmente, anche in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;

  • i collaboratori coordinati e continuativi;

  • i lavoratori autonomi occasionali, se il reddito annuo derivante da tale attività è supe­riore a € 5.000;

  • i venditori porta a porta, se il reddito de­rivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti;

  • gli associati in partecipazione con appor­to di solo lavoro e non iscritti ad un Albo pro­fessionale;

  • i soci-amministratori di Srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavo­ro aziendale con carattere di abitualità e preva­lenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso.

A seguito di numerose modifiche normative, attualmente la contribuzione alla Gestione separata è complessa e differenziata per le seguenti tre categorie principali: a) collaboratori e figure assimilate, professionisti, soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie