L’Inps con la Circolare n. 12 del 1/2/2023 ha reso note le aliquote contributive e il valore minimale e massimale per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti agli iscritti alla Gestione separata INPS. Per i collaboratori e figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, l’aliquota per l’anno 2023 è pari a 35,03% di cui 33% (Articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92) oltre le seguenti aliquote addizionali:
-
0,50% utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
-
0,22% (Art. 7 DM 12 luglio 2007);
-
1,31% nuova Dis-coll.
Per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72 % di cui 33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva.