Alla luce del nuovo codice dei contratti ci si chiede se alla luce di quanto previsto dall’art. 52 circa le nuove modalità di controllo dei requisiti, se gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del DPR 602/73 siano ancora da fare. Infatti, l’art. 52 del d.lgs 36/2023 nel caso di affidamenti diretti inferiori a € 40.000, la stazione appaltante è esonerata dall’obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell’affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l’affidamento. Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. 

Come precisato dalla circolare 22/2008, in base alla lettera dell’articolo 48-bis non sembrano potersi configurare, ad una prima lettura, ipotesi di esenzione esclusivamente fondate su criteri soggettivi, in quanto la definizione di «beneficiario» contenuta nella normativa e nel relativo regolamento di attuazione è ampia e generica. La circolare 22/2008 chiarisce anche che, più in generale, tra le diverse Amministrazioni Pubbliche (indipendentemente dal livello legislativo, ordinario o costituzionale, di riconoscimento giuridico) non sussistono gli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell’articolo 48-bis. Pertanto, in base alla definizione di pagamenti fornita dalla Ragioneria generale dello Stato e per ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, tra gli i pagamenti esclusi dall’obbligo di verifica da parte delle Pubbliche amministrazioni vi sono i seguenti (l’elenco non è, però, tassativo):

● versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;

● rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.);

● corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (ad es. indennità post-sanatoriale disposta dall’articolo 5 della legge 1088/1970, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad es. indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 210/1992);

● pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;

● pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

● pagamenti a titolo di assegno alimentare;

● sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;

● indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall’articolo 110 del D.P.R. 1124/1965);

● finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari. STIPENDI: il D.M. 40/2008 ha incluso nell’obbligo di verifica anche le somme erogate per stipendi e pensioni, pur specificando che per i pagamenti relativi ai crediti impignorabili di cui all’articolo 545, co. 3, del codice di procedura civile, nella sospensione del pagamento si deve tener conto dei limiti fissati dal co. 4 del medesimo articolo e dall’articolo 2 del D.P.R. 180/1950. In base a quest’ultimo, i suddetti crediti sono, appunto, «gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza». Per gli stipendi e le pensioni la soglia dei 5.000,00 euro va considerata al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali). In ogni caso, non devono essere soggetti a verifica ai sensi dell’articolo 48-bis i trasferimenti di somme da destinare successivamente al pagamento di stipendi, salari e retribuzioni equivalenti (ad es. le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente).

COMPENSI a LAVORATORI AUTONOMI: anche nel caso di pagamenti di somme assoggettate per legge a ritenuta fiscale alla fonte, ad esempio correlate a prestazioni di lavoro autonomo (professionale oppure occasionale), la soglia di diecimila euro va riferita all’importo da pagare al netto delle ritenute effettuate.

FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO dei PAGAMENTI - DIVIETO: è necessario controllare che non è siano stati posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento, al fine di eludere l’obbligo di verifica. Pertanto, poiché nell’ambito del diritto privato, il pagamento è l’esatto adempimento di un’obbligazione pecuniaria, per individuare il presupposto a cui legare l’obbligo di verifica, è necessario considerare quali siano le pattuizioni contrattuali e le correlative scadenze stabilite. Quindi non si deve necessariamente fare riferimento all’intero valore del contratto, ma, allo stesso tempo, non è possibile fare riferimento a scadenze diverse daquelle minime stabilite dal contratto stesso. Ad esempio:

● nei contratti di appalto di lavori, il pagamento dovrà coincidere con gli stati di avanzamento lavori (SAL) e con il saldo finale,

● nei contratti di fornitura di beni o servizi con cadenza periodica varrà il criterio del pagamento dei beni o servizi di volta in volta forniti.

PAGAMENTO CONCOMITANTE di PIÙ FATTURE: nel caso in cui sia effettuato con un unico mandato relativo a più fatture, anche di importo inferiore ai € 5.000, emesse dal medesimo fornitore e relative a diversi contratti ma di importo superiore a tale limite se considerate complessivamente, l’Amministrazione non dovrà dar luogo alla verifica se sia superata la soglia di € 5.000 solo con riguardo all’importo complessivamente indicato nel mandato di pagamento emesso. Resta fermo, però, quanto previsto dalla precedente circolare della Ragioneria Generale dello Stato, la n. 22 del 29 luglio 2008, con riferimento al divieto di artificiosi frazionamenti di singoli pagamenti, effettuati al solo scopo di eludere la normativa in argomento. La Ragioneria Generale dello Stato ritiene, infatti, che per individuare il presupposto a cui legare l’obbligo di verifica, si deve avere riguardo per le pattuizioni contrattuali e le relative scadenze stabilite. Ad esempio in caso di appalto di lavori il pagamento coinciderà con gli stati di avanzamento dei lavori e con il saldo finale; nei contratti di fornitura di beni e servizi con cadenza periodica si terrà conto del pagamento di beni e servizi forniti di volta in volta. Anche il MIMS Servizio Contratti Pubblici ha risposto in merito alla questione con il parere n. 1259 del 31/3/2022. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a ricordato che la cosidetta verifica “di non adempienza” è appunto disciplinata dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, recante “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Essa impone alle amministrazioni pubbliche la verifica di “non inadempienza” sui pagamenti delle imposte prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro. Essa quindi concerne ogni singolo pagamento qualora esso sia di importo superiore 5.000 euro, anche in caso di più fatture riferite allo stesso servizio erogato dal medesimo Operatore Economico.Nel caso in esame, la Stazione appaltante dovrà quindi procedere con due ordini di pagamenti distinti, effettuando la verifica solo in riferimento alla fattura superiore ai 5mila euro, mentre non sarà tenuta a effettuarla per le fatture riferite all’altro fornitore perché ciascuna di esse comunque non supera l’importo di 5mila euro.