Ci si chiede spesso se più conveniente il regime di TFS oppure di TFR ovvero se conviene o meno l’adesione al fondo pensione integrativo Fondo espero, ancora poco conosciuto dal personale del pubblico impiego. Qui di seguito si è cercato di fare un’analisi dettagliata delle due discipline e la convenienza per il personale in regime di TFS e di opzione per Espero.

Le similitudini tra TFR e TFS si limitano alla funzione dei due istituti e alla nomenclatura. In definitiva, entrambi, servono a dare una liquidità al lavoratore che cessa un rapporto di lavoro. Ma si tratta di due trattamenti che hanno anche molte differenze, soprattutto per quel che riguarda il calcolo dell’importo spettante.

Il TFR, trattamento di fine rapporto, ha un carattere di retribuzione differita. Spetta a tutti i dipendenti del settore privato e a quelli del pubblico impiego assunti a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2001. Esso viene calcolato con la somma delle retribuzioni lorde annue (comprensive di tredicesima ed eventuale quattordicesima). Il risultato che si ottiene va diviso per 13,5 e sottratto dai contributi INPS (0,5%) per cui la quota annua è pari al 6,91%. La somma ottenuta va, poi, rivalutata dell’1,5% in misura fissa e del 75% degli indicatori ISTAT anno per anno.

Il TFS, trattamento di fine servizio o buonuscita è, invecem un importo che viene riconosciuto al dipendente come indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e spetta solo ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 2001.

A differenza del TFR, il TFS si calcola solo sull’ultima retribuzione annua percepita dal dipendente pubblico. Il calcolo del TFS si ottiene prendendo in considerazione l’80% di un dodicesimo dell’ultima retribuzione annua moltiplicata, poi, per gli anni di servizio prestati.

Per i tempi di erogazione, invece, sia TFR che TFS nel pubblico impiego seguono le stesse attese.

Il TFS è regolato dall’articolo 3 del D.P.R. 1032 del 1973 titolato “Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato”, disciplina il Trattamento di Fine Servizio (TFS) nella parte in cui prevede che il dipendente“che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita […]. L’indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all’art. 38 quanti sono gli anni di servizio […]. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell’applicazione del comma precedente, si considera l’ultimo stipendio o l’ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva […]”;

Al riguardo, invece, del TFR, l’articolo 2120 del codice civile (la cui applicazione è stata estesa, a partire dal 1995, a quasi tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma non ai dipendenti ancora in regime pubblicistico, titolato “disciplina del trattamento di fine rapporto”, regola il Trattamento di Fine Rapporto (TFR): “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni […]”(articolo 2120 del Codice civile).

Tuttavia il lavoratore non può scegliere il sistema di riferimento perché:

  • hanno diritto al TFS tutti i dipendente pubblico assunto prima del 31/12/2000;
  • hanno diritto al TFR tutti i dipendente pubblico o privato assunto dopo il 1/1/2001.

Naturalmente è difficile determinare se sia meglio il TFR o il TFS a priori, poiché è necessario analizzare ogni singolo caso per capire davvero quale sia l’opzione più vantaggiosa. Un aspetto importante, però, riguarda l’impossibilità di adesione a un fondo pensione per i dipendenti pubblici in regime di TFS, in quanto è richiesto obbligatoriamente il passaggio dal trattamento di fine servizio al TFR.

Di norma, per i lavoratori pubblici è più conveniente il TFS rispetto al TFR, considerando l’importo ottenibile alla cessazione dell’attività lavorativa. Tuttavia è essenziale tenere conto dei rendimenti dei fondi di categoria, i quali rendono spesso più vantaggiosa la conversione a chi ha ancora davanti a sé molti anni di lavoro, mentre per le persone vicine alla pensione è preferibile rimanere con il trattamento di fine servizio.

Alla luce delle considerazioni svolte sopra un ulteriore elemento di calcolo va fatto sulla tassazione dei due istituti.

La tassazione del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e del TFS (Trattamento di Fine Servizio) è diversa, con il TFR tassato separatamente e il TFS che beneficia di alcune esenzioni e detassazioni. Entrambi sono soggetti ad una tassazione separata, ma con diverse modalità e aliquote. 

Tassazione del TFR:

  • Il TFR viene tassato separatamente, ovvero non viene sommato al reddito complessivo del lavoratore, ma viene tassato con un'aliquota media calcolata sui redditi degli ultimi cinque anni. 
  • Si applica la tassazione progressiva IRPEF, quindi l'aliquota varia in base al reddito di riferimento. 
  • La quota di rivalutazione del TFR è soggetta ad imposta sostitutiva. 

Tassazione del TFS:

  • Il TFS gode di una quota esente e di un abbattimento dell'imponibile. 
  • Per gli iscritti all'ex Inadel, l'abbattimento è pari al 40,98%, mentre per gli iscritti all'ex Enpas (come il personale scolastico) è del 26,04%.
  • La parte imponibile del TFS viene tassata separatamente.
  • La detassazione del TFS è stata introdotta nel 2019 con il DL 4/2019.
  • La detassazione è applicabile solo all'imponibile del TFS, fino a un importo massimo, e non al TFR.

In sintesi:

  • Il TFR è tassato separatamente con aliquote che variano in base al reddito di riferimento.
  • Il TFS beneficia di esenzioni e detassazioni, con un abbattimento dell'imponibile e una tassazione separata.

Su Amministrare la scuola 6-2025 Maria Rosaria Tosiani analizza il caso di un assistente amministrativo assunto, senza preruolo, il 1/1/1999 e, pertanto, in regime di TFS