Nel caso in cui ci sia da coprire un disavanzo di competenza è necessario fare riferimento al Regolamento di Contabilità D.L. 129/2018. Per quanto riguarda, in particolare, il disavanzo di competenza, si precisa quanto segue:
Il conto finanziario Modello H, che, unitamente al modello K, conto del patrimonio, costituisce il conto consuntivo, è il prospetto che riepiloga i dati contabili delle entrate e delle spese, rilevando così lo stato di attuazione del Programma annuale della Scuola nel relativo esercizio finanziario in conto competenza.
Le entrate rilevate sono quelle accertate, riscosse e rimaste da riscuotere; le spese rilevate sono quelle impegnate, pagate e rimaste da pagare.
Le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare rappresentano rispettivamente i residui attivi e i residui passivi.
Confrontando il totale delle entrate accertate con il totale delle spese impegnate si ottiene l’avanzo, il pareggio o il disavanzo di competenza, a seconda che l’importo delle entrate sia maggiore, uguale o minore di quello delle spese.
Questo dato è di basilare importanza anche per la stesura del Programma annuale.
L’avanzo o il disavanzo di competenza viene ad essere calcolato con i soli dati tratti dal Modello H del conto finanziario, ed evidenzia la misura dei criteri di gestione dei fondi assegnati ad ogni singola Istituzione.
Se viene rilevato un disavanzo di competenza, in buona sostanza, significa che è stato impegnato più di quanto accertato nell’esercizio finanziario di riferimento. Ossia che la scuola è dotata di un avanzo di amministrazione che ha consentito di impegnare somme utilizzando parte dell’avanzo di amministrazione.
Quindi può accadere di avere nelle risultanze contabili un disavanzo di competenza, anzi, rappresenta un segnale di buona gestione finanziaria, preso atto che la scuola ha utilizzato in questo caso una parte di avanzo di amministrazione. Infatti, un notevole avanzo di amministrazione è segnale di una non ottimale gestione delle risorse a disposizione della scuola.
È amministrativamente e contabilmente rilevante, invece, l’avanzo di amministrazione da quantificare al termine dell’esercizio finanziario di riferimento, al fine della sua utilizzazione nel programma annuale del successivo esercizio finanziario. E, comunque, la prescrizione è quella di avere, a fine esercizio, un avanzo di amministrazione, e non invece un eventuale disavanzo del medesimo.
Ai sensi dell’art. 7 del D.I. 129/2018 citato, si evidenzia, infatti, in particolare:
1. Nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.
2. Al programma annuale è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
3. Nella formulazione del programma annuale deve tenersi conto del disavanzo di amministrazione presunto al fine del suo assorbimento. Il Consiglio d'istituto, nella deliberazione del programma annuale, deve illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento dello stesso disavanzo di amministrazione.
È quindi rilevante quanto declinato all’interno del comma 3 del citato art. 7. Non è ammesso un “disavanzo di amministrazione” e, se questo si verifica, è obbligatorio un piano di rientro che preveda di colmare al più presto tale negatività.