L’INPS comunica che la compilazione dell’“Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” costituendo la modalità esclusiva per avviare il processo di sistemazione e certificazione della Posizione assicurativa, propedeutica alla creazione della pratica di TFR.
In tema di esclusività del canale telematico, si ricorda che con la circolare n. 125 del 4 novembre 2022 è stato comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’utilizzo degli strumenti digitali è divenuto esclusivo, oltre che per il TFS, anche per il TFR dei dipendenti pubblici.
Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MIUR/MEF.
Poiché l’invio dell’“Ultimo miglio TFR” è vincolato al caricamento della denuncia mensile che contiene la causale di cessazione, è consentito, in via residuale, l’invio dei citati modelli cartacei, per le seguenti fattispecie:
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rapporti di lavoro cessati a seguito di “decesso” senza che sia possibile utilizzare la funzione “Anticipo DMA” per la predisposizione dell’“Ultimo miglio TFR”;
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e inoltre rapporti di lavoro risolti per dimissioni volontarie senza diritto a pensione per i quali l’iscritto ha chiesto la quantificazione ai fini della cessione.
Risulta inoltre consentito l’invio del modello cartaceo “TFR2” per le comunicazioni di variazioni contrattuali relative a pratiche TFR sotto la voce “pagata”, impiantate a seguito di trasmissione di modello “TFR1”.
Sull’argomento tuttavia, a generare una qualche confusione concorre la circolare INPS n.125 del 4 novembre 2022, avente ad oggetto “Istruzioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS. Precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFS-TFR” nella quale, nel ricordare il necessario ed ineludibile passaggio all’utilizzo esclusivo del canale digitale viene indicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’utilizzo dello strumento digitale diverrà esclusivo sia per il TFS che per il TFR ai fini del superamento delle molteplici criticità legate alla trasmissione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della documentazione cartacea, attraverso l’uso dei modelli “PL/1”, “350/P” e “TFR/1”.
Con il messaggio dell’8 maggio 2023, n. 1645 avente ad oggetto: “Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni”, l’Inps ha fornito indicazioni per tale adempimento anche se non fa completa luce sulla data di effettiva decorrenza dell’applicazione del TFR telematico per le cessazioni del comparto scuola, mentre l’unico riferimento ai dipendenti delle istituzioni scolastiche, riguarda invece il personale con contratto a tempo determinato per il quale rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR effettuata attraverso il flusso telematico MIUR/MEF.
Appare utile ricordare che la circolare INPS n.125 del 4 novembre 2022 è rivolta a tutte le Amministrazioni Pubbliche e che l’obbligatorietà del TFR telematico a decorrere dal 1° gennaio 2023, presumibilmente, riguarda le cessazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti dalle altre pubbliche amministrazioni.
Per il personale appartenente al Comparto Istruzione e Ricerca è opportuno, invece, che le istituzioni scolastiche si attengano alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione di concerto con l’Inps in base alla circolare prot. n. 31924 dell’8 settembre 2022, nella quale viene con chiarezza indicata la data del 1° settembre 2023, per la comunicazione dei dati utili all’elaborazione del TFR in modalità telematica.