Le indicazioni operative in riferimento all’ultimo miglio TFS sono le seguenti:
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in “Dati utili TFS”, nel campo “data fine” deve essere inserito l’ultimo giorno in regime TFS, che coincide con la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo di previdenza complementare. Tale data corrisponde a quella di apposizione del timbro e della firma da parte del rappresentante dell’Amministrazione/Ente nel modulo di adesione Espero.
Questo dato deve essere allineato con quanto presente in Posizione Assicurativa; pertanto, il dipendente in regime TFS, nel giorno di adesione al Fondo di previdenza complementare, è ancora in regime “TFS”, secondo la consolidata prassi giuridica “dies a quo non computatur”, mentre il giorno successivo all’adesione deve risultare, in Posizione Assicurativa, in regime “Optante”;
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in “Motivo Cessazione”, deve essere inserito il motivo specifico “Cessazione dal TFS per Adesione a Previdenza Complementare”;
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nei “Dati retributivi”, la retribuzione da indicare deve essere quella utile ai fini del TFS percepita l’ultimo giorno in regime TFS.
Per quanto concerne la compilazione della Comunicazione cessazione TFS, l’Amministrazione/Ente datore di lavoro deve inserire il codice fiscale dell’iscritto e nel campo, “Data Cessazione”, l’ultimo giorno in regime TFS, inserito in Posizione assicurativa nei dati utili dell’“Ultimo miglio TFS”.
E fin qui nessuna novità, ma solo indicazioni più dettagliate per il corretto inserimento dei dati di ultimo miglio TFS da parte degli Enti datore di lavoro. L’unica vera novità è il superamento della criticità legata all’ente datore di lavoro presente in Posizione Assicurativa alla data di adesione ad Espero. Con il nuovo messaggio, l’INPS comunica che la procedura è stata aggiornata affinché l'ultimo datore di lavoro possa inviare la Comunicazione cessazione TFS anche se, alla data di iscrizione al fondo di previdenza complementare Espero, il dipendente prestava servizio presso diverse istituzioni scolastiche.