Il patrocinio difensivo dell’Avvocatura dello Stato
A riscontro della legittimazione passiva imputata al Dirigente scolastico, si deve tenere presente che dall’attivazione della controversia davanti al giudice, l’istituzione scolastica riceve notizia dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici deve avvenire la notifica del ricorso introduttivo del giudizio a cura del ricorrente.
All’Avvocatura dello Stato spetta decidere, se espletare direttamente il patrocinio difensivo qualora ricorrano questioni di massima o eventi di notevoli ripercussioni economiche, ovvero incaricare della difesa l’amministrazione.
Di tale scelta l’Avvocatura dello Stato deve darne notizia all’istituzione scolastica. Se l’Avvocatura ha deciso di interviene direttamente è compito del Dirigente scolastico fornire tutti gli elementi conoscitivi della causa al fine di permettere alla stessa avvocatura di potere assumere la difesa dell’am-ministrazione e predisporre gli atti di causa; in caso contrario, sarà compito del Dirigente scolastico costituirsi in giudizio e assumere la difesa dell’amministrazione.

Il patrocinio difensivo dell’amministrazione scolastica
Nelle controversie in cui l’istituzione scolastica è parte in causa vale la regola generale della difesa tecnica da parte dell’Avvocatura dello Stato, non potendosi rivolgere ad avvocati del libero foro.
Infatti, in base all’art.82 c.p.c. le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero e l’assistenza di un difensore e in base al combinato disposto degli art.14, comma 7 bis del DPR n.275/99 e art.1 R.D. 1611/1933 la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle istituzioni scolastiche spettano all’Avvocatura dello Stato. L’art.14, comma 7 bis del DPR n.275/1999 come modificato dal DPR 4/8/2001, n.352 stabilisce: “L’Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l’autonomia e la personalità giuridica a norma dell’art.21 della legge n.15/3/97, n.59”.
Da tale disposizione discende che la gestione processuale delle controversie che riguardano le istituzioni scolastiche compete all’Avvocatura dello Stato.
Nelle controversie in materia di diritto d’accesso ai documenti amministrativi, poiché i ricorsi devono sempre essere notificati all’Avvocatura dello Stato, sarà questa a decidere se assumere il patrocinio della controversia o invece invitare l’istituzione scolastica a difendersi personalmente. Ricordiamo, infatti che, in tali controversie, ai sensi dell’art.4 della legge n.205/2000, come il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l’assistenza di un difensore, così l’istituzione scolastica può essere rappresentata in giudizio solo dal dirigente scolastico (poiché è richiesta una figura dirigenziale).
Nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro l’amministrazione, in primo grado, può farsi rappresentare in giudizio da propri funzionari forniti da mandato (art.417 bis cpc).
Non è necessaria la difesa dell’avvocatura dello Stato limitatamente al giudizio di primo grado.
L’avvocatura dello Stato, può assumere direttamente la trattazione della causa solo se vengono in rilievo questioni di particolare difficoltà o con notevoli riflessi economici.
Nel caso in cui sia l’istituzione scolastica a voler agire in giudizio a difesa di un suo interesse o diritto soggettivo, deve informare della questione l’Avvocatura dello Stato. In tal caso è necessario inoltrare una richiesta di patrocinio in giudizio motivando le ragioni della pretesa e allegando tutta la documentazione a supporto della stessa.Qualora, invece, sia l’istituzione scolastica ad essere convenuta in giudizio, questa viene informata dalla circostanza dalla medesima Avvocatura dello Stato, i cui uffici costituiscono il domicilio legale della notificazione di tutti gli atti processuali rivolti alle amministrazioni dello Stato. In tal caso, sarà l’Avvocatura a trasmettere copia del ricorso introduttivo del giudizio richiedendo nel contempo una documentata relazione circa i fatti di causa da trasmettere secondo i tempi che verranno di volta in volta indicati.
Qualora, invece, l’atto introduttivo del giudizio, venisse comunque notificato presso l’istituzione scolastica, sarà onere di questa interessare l’Avvocatura dello Stato inviandole nel più breve tempo possibile la documentata relazione di cui si è detto.
L’avvocatura dello Stato, per il compimento di determinati atti processuali, ai sensi dell’art.2 del R.D. 1611/1933, ha la facoltà di delegare i funzionari dell’amministrazione. In tal caso l’Avvocatura dovrà far pervenire direttamente all’istituzione scolastica un atto di delega, qualora avesse deciso di avvalersi della collaborazione del Dirigente scolastico. La delega attiene, di regola, agli atti puramente procuratori (comparizione in udienza) ed allo svolgimento di incombenze presso la cancelleria e gli uffici giudiziari (ad esempio, deposito e ritiro degli atti, richiesta di notificazione degli atti) e non invece all’attività difensiva vera e propria (gli atti processuali saranno predisposti e sottoscritti dall’Avvocatura) né alla gestione delle liti in genere.
La delega dovrà essere depositata in giudizio. La facoltà di delega è limitata ai giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell’Avvocatura dello Stato.