Il conto consuntivo, predisposto dal Direttore viene trasmesso, entro il 15 marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario chiuso, ai revisori dei conti per l'opportuna revisione contabile (art. 22, comma 2, Regolamento).I revisori provvedono a predisporre una relazione circa il parere di regolarità contabile ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel programma annuale, da trasmettere al Consiglio d'istituto entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario chiuso.In particolare, il contenuto specifico della relazione dei revisori secondo quanto si desume dall'art. 51, comma 3 del decreto n. 129/2018, è il seguente:

  • riferiscono sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;

  • rilevano ed analizzano il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;

  • evidenziano i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale;

  • esprimono parere sul conto, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;

  • corredano la relazione con tabelle di rilevazione dei costi inerenti alle attività e ai progetti realizzati dall'istituzione scolastica, finalizzate all'analisi costi/benefici da parte dell'amministrazione scolastica, nonchè con altre notizie e dati richiesti dall'amministrazione vigilante.

Correda la relazione con tabelle in cui siano evidenziati i costi inerenti alle attività e progetti realizzati dall'istituto scolastico finalizzati all'analisi dei costi/benefici.L'esame del conto consuntivo da parte dei revisori costituisce momento inderogabile del procedimento contabile e dell'approvazione del conto stesso al fine di rendere possibile ed effettivo  il controllo “politico” e giuridico spettante al Consiglio d'istituto.Tale relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio sullo stesso conto, deve contenere anche le valutazioni (rilievi, proposte osservazioni) di revisori tendenti a conseguire, efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Tutto ciò, in aggiunta all'attestazione  di conformità dei dati del conto consuntivo con quelli delle scritture contabili.Anzi siffatta attestazione assume una precisa rilevanza giuridica, ai fini della completezza del procedimento, sfociante nell'atto formale di approvazione del conto da parte del consiglio.Quindi l'attività di controllo sul conto consuntivo e il relativo parere espresso dai revisori costituiscono la sintesi e il perfezionamento finale della complessa attività svolta dai revisori nel corso dell'esercizio.La relazione dei revisori, evidenziando la regolarità o meno della gestione costituisce per il consiglio elemento necessario su cui fondare il proprio convincimento nell'esprimere l'approvazione.

Il consiglio può deliberare il consuntivo in modo difforme dal parere espresso dei revisori, ma non in carenza di parere. Il parere del collegio è quindi obbligatorio, ma non vincolante.  La mancanza del parere renderebbe infatti irregolare il procedimento di deliberazione da parte del consiglio, diversamente da quanto è previsto in sede di approvazione del programma annuale, in cui il consiglio può deliberare il programma annuale anche in carenza di parere.

La relazione dei revisori al conto consuntivo deve ricollegarsi alle relazioni che hanno introdotto, accompagnato e concluso la gestione, relativamente all'esercizio di riferimento:

  • relazione illustrativa del programma annuale redatta dal Dirigente scolastico per rendere lo stesso maggiormente intellegibile e trasparente dal punto di vista contabile;
  • relazioni periodiche e verifiche di cassa svolte dai revisori nel corso dell'esercizio.

I revisori attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Questa attestazione comporta anche una serie di controlli specifici che si rifanno anche a quelli svolti nella fase previsionale ed in corso di esercizio:

  • verifiche e controlli sull'attività svolta dall'istituto cassiere;

  • verifica dei flussi di cassa rilevati nel corso dell'esercizio, distinguendo quelli relativi a fondi senza vincolo di destinazione, da quelli con vincolo di specifica destinazione nella gestione;

  • controllo dei residui attivi e passivi quali debiti e crediti di esercizio, sia dal punto di vista finanziario (conto del bilancio), sia patrimoniale (conto del patrimonio);

  • controllo delle spese per investimenti e delle correlative variazioni patrimoniali (quadro di raccordo tra conto del bilancio e conto del patrimonio);

  • controllo dei risultati complessivi di gestione, con particolare riguardo:

    1. al risultato riferito agli investimenti;

    2. risultato del conto residui;

    3. risultato di cassa;

    4. risultato rilevato sulla base di valutazioni economiche;

    5. risultato valutato agli effetti delle variazioni patrimoniali;

  • controllo del conto del patrimonio, delle correlazioni con il conto di bilancio. Il conto del patrimonio deve rispecchiare fedelmente i risultati della gestione e deve evidenziare le effettive componenti del patrimonio netto precisando altresì il loro collegamento con il conto del bilancio.

  • controllo della coerenza dei risultati con la documentazione giustificativa di supporto;

  • verifica degli indicatori di attività, di efficienza, di efficacia, di economicità.

Nella stessa relazione i revisori possono esprimere rilievi, proposte, considerazioni, segnalare irregolarità.

In particolare possono effettuare:

  1. rilievi, su tutto ciò che i revisori rilevano carente ed è invece necessario per ricondurre l'istituto scolastico al buon funzionamento;

  2. proposte, quale atto propulsivo per mettere in opera quanto necessario per conseguire un miglioramento complessivo della programmazione, gestione e controllo;

  3. considerazioni, quali elementi di valutazione complessiva e di analisi sui dati di gestione;

  4. segnalazioni d'irregolarità, relativi ai comportamenti lesivi di precise disposizioni normative.

La relazione dei revisori deve concludersi con un giudizio che può essere:

  • positivo, se il conto consuntivo è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione;

  • positivo con rilievi, se il conto consuntivo è sostanzialmente conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, ma vi sono taluni aspetti meritevoli di segnalazione, che tuttavia non ledono i principi contabili;

  • negativo, se il conto consuntivo non è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Nel caso in cui il giudizio sia positivo con rilievi o negativo, i revisori devono spiegare nella relazione i motivi della propria decisione.La relazione al conto consuntivo rappresenta in questo modo la sintesi della collaborazione con il consiglio nelle funzioni di indirizzo e controllo che lo stesso è chiamato ad esercitare sull'attività del Dirigente scolastico nella nuova configurazione che è andato assumendo dopo l'attribuzione della dirigenza scolastica.