La perenzione amministrativa deve essere tenuta distinta dalla prescrizione
La perenzione non comporta la perdita del diritto di credito in capo al creditore. Con la cancellazione dalle scritture contabili di un residuo passivo, il creditore conserva il diritto ad avanzare richiesta di pagamento dell'importo dovutogli.
La richiesta del creditore determina la reiscrizione in bilancio del suo credito con conseguente riassegnazione del relativo impegno di spesa ai pertinenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.
La prescrizione comporta invece l'estinzione del diritto per inerzia del titolare, cioè il mancato esercizio del diritto di credito entro i termini stabiliti dalla legge. Di conseguenza un debito caduto in prescrizione non può più essere pagato dall'amministrazione, neanche su richiesta del creditore.
La prescrizione si distingue in:
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prescrizione ordinaria; si compie con il decorso di 10 anni;
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prescrizione breve, cioè diritti che si prescrivono in un termine più breve di quello ordinario. Quali:
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si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, il diritto al risarcimento danni derivante da fatto illecito;
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si prescrive in due anni il diritto al risarcimento dal danno prodotto dalla circolazione dei veicoli;
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si prescrivono in un anno i diritti derivanti da contratto di spedizione e trasporto
La Pubblica amministrazione non può effettuare il pagamento di crediti prescritti.Eccepire la prescrizione è un preciso dovere dell'amministrazione a fronte dell'obbligo stabilito dall'art. 380 del R.C.G.S., in cui si stabilisce che le amministrazioni dello Stato, non possono, in nessun caso, effettuare il pagamento di crediti prescritti.Secondo quanto stabilito dal RDL 19/1/39, n.295, la prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora.La prescrizione non può essere interrotta da richieste verbali.Riguardo i crediti vantati nei confronti dell'istituzione scolastica la prescrizione è stabilita in cinque nei casi in cui vi siano pretese patrimoniali inerenti il rapporto di lavoro.
Pertanto, si prescrivono in cinque anni:
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le rate di stipendio e tutti gli assegni che lo compongono: stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, assegno per il nucleo familiare, assegno ad personam;
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gli arretrati di ricostruzione della carriera
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compensi accessori di qualsiasi natura;
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le somme dovute agli eredi del dipendente defunto in connessione del rapporto di lavoro e non riscosse alla data del decesso;
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le indennità conseguenti alla cessazione del rapporto, indennità di buonuscita, l'indennità una tantum di pensione, TFR, l'indennità di licenziamento.
Mentre si prescrivono in dieci anni i diritti patrimoniali vantati da persone o Enti per i rapporti in cui la P.A. agisce come soggetto di diritto privato,( rapporti derivanti da contratti di appalto, forniture di beni e servizi etc).
L'incidenza della eliminazione dei residui sulla determinazione dell'avanzo di amministrazione
L'eliminazione dei residui passivi perenti, in quanto debiti di bilancio, comporterà di conseguenza un aumento dell'avanzo di amministrazione e, quindi, una maggiore disponibilità per eventuali nuove spese.L'eliminazione dei residui attivi incidendo in negativo sull'avanzo di amministrazione, comporta che le voci di spesa, eventualmente finanziate con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione, dovranno essere opportunamente diminuite dalla riduzione dei crediti.Sulla rideterminazione dell'avanzo di amministrazione a seguito delle operazioni di radiazione e perenzione dei residui si ricorda l'intervento fatto dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare prot. n. 44455 del 07 aprile 2008, indirizzata ai Revisori dei Conti in rappresentanza del MEF presso le istituzioni scolastiche, in cui si chiarisce che l’avanzo di amministrazione "definitivamente determinatosi al termine di un esercizio finanziario e riportato nel relativo conto consuntivo approvato è immodificabile".
Le procedure di variazioni all’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente come conseguenza delle operazioni di radiazione e perenzione di residui attivi e/o passivi disposte nell’esercizio finanziario successivo sono “contabilmente non corrette”, anche perché in contrasto con i principi di integrità e trasparenza del bilancio.Pertanto, le operazioni di radiazione e perenzione di residui attivi e/o passivi che si verifichino nel corso dell’esercizio finanziario successivo e che hanno come presupposto “fatti contabili” verificatisi durante tale esercizio, devono influire necessariamente sulle risultanze definitive dell’esercizio in cui le operazioni stesse di radiazione hanno luogo e non su quelle dell’esercizio finanziario precedente.