Per i residui attivi, essendo sostanzialmente rappresentativi di crediti potenziali, il periodo di conserva­zione coincide astrattamente con quello prescrizionale del credito stesso, a meno che il credito non venga eliminato perché non più concreto ed effettivo.Infatti, i crediti dello Stato per le entrate che non si siano po­tute realizzare entro l'esercizio in cui furono accertate si classificano in base al grado di esigibilità, a seconda che la riscossione quantunque ritardata sia certa. La consistenza dei residui attivi può ridursi per la normale operazione della riscossione e mediante la radiazione dei crediti parzialmente insussistenti o addirittura assolutamente inesigibili.

Riguardo il grado di esigibilità dei crediti, il Regolamento di contabilità generale dello Stato, distingue i residui attivi come segue:

a) residui di riscossione certa;

b) residui per i quali il debitore abbia ottenuto dilazioni di pagamento;

c) residui di incerta esazione perché contestati giudizialmente;

d) residui di dubbia esazione, costituiti da quei crediti che si prevede di non poter riscuotere integralmente alla scadenza; questi crediti devono essere iscritti nel conto consuntivo per l'importo che si prevede di riscuotere;

e) residui inesigibili, costituiti da quei crediti che, con ogni probabilità non potranno essere riscossi.

I crediti indicati alle lettere  a) b) c) d) continuano ad essere inseriti nella separata contabilità dei residui.

I crediti di cui alla lettera e) devono essere annullati ed eliminati dalle scritture contabili e dai conti di bilancio.

La radiazione dei residui attivi, in quanto crediti di bilancio, comporta una rideterminazione dell'avanzo di amministrazione che, come è noto, risulta costituito dalla differenza tra residui attivi, fondo di cassa iniziale e residui passivi.Conseguentemente il Consiglio d'istituto, deve provvedere, con apposita deliberazione, alla radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili e alla contestuale rideterminazione dell'avanzo di amministrazione.L'annullamento dei crediti incidendo in negativo sull'avanzo di amministrazione, comporta che le voci  di spesa, eventualmente finanziate con il prelevamento dall'avanzo di amministrazione, dovranno essere opportunamente diminuite dalla riduzione dei crediti.

Gli atti amministrativi che bisogna predisporre per la eliminazione dei residui attivi

1. Relazione del Direttore Sga di individuazione dei residui attivi da radiare da sottoporre al dirigente;

2. Proposta di radiazione del Dirigente al consiglio d'istituto;

3. Delibera di radiazione da parte del Consiglio di istituto;