La funzione istituzionale dell’Avvocatura dello Stato è quella di rappresentare e difendere in giudizio lo Stato nelle controversie davanti agli organi giudiziari. Ma oltre a tale competenza, esplica anche una funzione consultiva nei riguardi degli organi dell’amministrazione attiva.
E un organo con competenza generale perché esercita le sue funzioni in tutti i campi dell’amministrazione, senza limiti di materia all’amministrazione dello Stato e agli altri enti ammessi al patrocinio. Qualunque amministrazione può interpellare l’Avvocatura.
Nell’ambito della funzione consultiva l’Avvocatura esprime pareri di carattere strettamente giuridico-amministrativo come quelli del Consiglio di Stato, ma a differenza dei pareri del Consiglio di Stato che attengono alla legittimità e opportunità degli atti da emanare, riguardano più specificatamente le conseguenze giudiziarie che questi possono provocare. In particolare, il parere dell’Avvocatura viene richiesto ogni qualvolta un affare possa dar luogo ad una lite. Il parere è obbligatorio in materia di transazioni o di garanzie contrattuali offerte dai terzi alla Pubblica Amministrazione.
A differenza dei sistemi adottati in altri paesi, nell’ordinamento italiano la tutela legale degli interessi, patrimoniali e non patrimoniali dello Stato, è istituzionalmente attribuita ad un corpo di giuristi specializzati, chiamato a svolgere la sua attività quando la cura dell’interesse pubblico - sia nelle forme del diritto comune che attraverso l’esercizio di potestà - richieda di promuovere o sostenere una controversia giudiziaria, ovvero comporti l’adozione di una determinazione che implichi l’applicazione di regole giuridiche. Tale scelta offre innegabili vantaggi che la rendono attuale ancora oggi: considerazione unitaria degli interessi dello Stato, che possono trascendere l’esito della singola causa; unità di indirizzo nell’attività defensionale; visione complessiva delle problematiche della funzione amministrativa; costante integrazione tra attività consultiva e contenziosa; notevole riduzione degli oneri di assistenza legale.
Spettano, dunque, in via esclusiva all’Avvocatura dello Stato la consulenza e la rappresentanza e difesa in giudizio dell’amministrazione statale in tutte le sue articolazioni, anche se dotate di ordinamento autonomo e, più in generale, di tutti i poteri dello Stato nell’esercizio di attività sostanzialmente amministrative; speciali disposizioni di legge o regolamento, o singoli decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono ammettere al patrocinio dell’Avvocatura altri soggetti pubblici non statali o enti sovvenzionati, sottoposti a tutela o vigilanza statale (tradizionalmente, regioni ed enti pubblici, anche economici; da ultimo, anche enti di diritto comune a capitale pubblico), ed ancora amministrazioni estere (come le rappresentanze diplomatiche) e organizzazioni internazionali; qualora le amministrazioni o gli enti patrocinati ne facciano richiesta e l’Avvocato Generale ne riconosca l’opportunità, l’Avvocatura dello Stato assume altresì la rappresentanza e la difesa dei dipendenti nei giudizi civili e penali che li interessano per causa di servizio.
La consulenza che l’Avvocatura dello Stato presta, senza limiti di materia, in favore dell’amministrazione statale e degli enti ammessi al patrocinio prescinde dal collegamento con situazioni potenzialmente o attualmente litigiose, spaziando dalle consultazioni legali, anche sull’opportunità di promuovere o abbandonare giudizi, all’esame di progetti di legge, regolamenti o capitolati, alla predisposizione ed all’esame di contratti e transazioni, al parere sui provvedimenti da adottare in ordine a questioni da definire in via amministrativa.
La funzione consultiva è svolta non solo e non tanto nell’interesse particolare dell’organismo che se ne avvale (ad esempio, per prevenire una lite), ma anche al fine di garantire l’interesse generale alla legalità dell’azione amministrativa.
La legge assicura all’Avvocatura dello Stato autonomia ed indipendenza rispetto ai soggetti pubblici che fruiscono dell’attività consultiva e della difesa giudiziale, posta comunque a presidio dei primari valori giuridici dell’ordinamento statuale inteso nella sua unitarietà; la mancanza di un collegamento settoriale con singole branche dell’amministrazione colloca l’attività di tutela legale affidata all’Avvocatura nella dimensione generale dell’esercizio della funzione pubblica, più che in quella del singolo giudizio o affare amministrativo; i suoi uffici, posti sotto l’immediata direzione dell’Avvocato Generale, dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma tale gerarchia (c.d. “esterna”) non interferisce sull’autonomia tecnico-professionale dell’Istituto; l’Avvocatura corrisponde direttamente con le amministrazioni, che sono tenute a fornire i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l’esercizio delle competenze che l’ordinamento le attribuisce.
L’Avvocatura dello Stato è costituita da una Avvocatura generale e dalle Avvocature distrettuali. L’Avvocatura generale con sede a Roma, esplica la sua attività nei confronti degli organi attivi dell’amministrazione centrale, le Avvocature distrettuali, sono organi periferici, ciascuna con sede e circoscrizione corrispondente a quella della Corte d’Appello, esplicano la loro attività nei confronti degli organi attivi dell’amministrazione locale.