La totalizzazione nazionale consente di condensare, a titolo gratuito, in un’unica soluzione previdenziale tutti i contributi versati in varie casse o fondi. Quindi tutti i lavoratori, in particolare i para-subordinati iscritti alla “gestione separata”, possono utilizzare la totalizzazione per ricongiungere contributi altrimenti non ricompresi. Ciaschini riepiloga pertanto le condizioni che devono essere soddisfatte per esercitare la totalizzazione, a partire dal tipo di assicurazione stipulata e a patto che il titolare non abbia già esercitato altre azioni di ricongiunzione dei periodi assicurativi. Il contributo sviluppa poi tutti gli aspetti che devono essere conosciuti per poter valutare la completamente convenienza della totalizzazione nazionale e dei periodi esteri.
Principi fondamentali
Le regole sulla totalizzazione nazionale si possono ritrovare principalemnte, se non esclusivamente, nelle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 42/2006. Come anticipato i lavoratori che hanno accreditato contributi in gestioni previdenziali differenti possono ottenere l’erogazione di una pensione che somma tutti i trattamenti con differente ente previdenziale. Si ha quindi totalizzazione non soltanto in senso “quantitativo”, quindi per tutte le casse, ma anche in senso “qualitativo”potendo con essa sommare i contributi di gestione separata Inps che altrimenti non potrebbero essere ricongiunti. Le gestioni interessate sono: l’Assicurazione Generale Obbligatoria (e fondi sostitutivi o esclusivi), la Gestione Separata Inps, il Fondo Clero e le Casse Libero Professionali. Da quanto già detto da Ciaschini su Amministrare la scuola di settembre 2021 possiamo ricordare alcuni concetti che qua compendiamo brevemente:
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La totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, quindi anche dai lavoratori del pubblico impiego.
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Per il raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per beneficiare della totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all’estero (UE o paesi bilateralmente legati all’Italia).
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Sono condizioni preclusive l’essere già titolari di una pensione di una gestione o aver accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi in data successiva al 3 marzo 2006. La ricongiunzione si intende accettata quando il dipendente effettua il primo pagamento della rata oppure l’intero pagamento dell’onere di ricongiunzione. Non è invece preclusivo aver raggiunto il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte.
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Non è possibile la totalizzazione parziale, ma soltanto quella totale. Può essere richiesta dai superstiti dell’assicurato ancorchè deceduto prima di aver acquisito il diritto alla pensione.
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L’anzianità contributiva complessiva è determinata dalle singole gestioni, ognuna di queste secondo le regole del proprio ordinamento vigenti al tempo di presentazione della domanda.
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Il raggiungimento del diritto alla prestazione richiesta si ha dalla somma dei contributi noncoinvidenti versati nelle varie gestioni, mentre ai fini della misura vengono considerati sia i contributi versati che quelli coincidenti.
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Si ricorda che il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si perfeziona al raggiungimento dei 65 anni di età, un’anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni ed infine il perfezionamento di ulteriori requisiti per i singoli ordinamenti (come la cessazione del rapporto di lavoro).
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La totalizzazione della pensione di anzianità si perfeziona con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni e se sussistono gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
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Nel caso di totalizzazione ai fini della pensione di inabilità la maggiorazione convenzionale di anzianità deve essere ripartita tra tutte le gestioni incluse nella pensione di inabilità in totalizzazione, in proporzione all’anzianità assicurativa posseduta dall’assicurato.
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Anche i superstiti dell’assicurato possono esercitare la totalizzazione, purché egli sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.