Entro la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo bisogna inviare comunicazione al Mef dei compensi pagati con il bilancio della scuola (progetti Pon, PCTO, ecc.). NoiPA consente, infatti, la gestione dei servizi stipendiali, dedicati all’elaborazione, alla liquidazione e agli adempimenti fiscali e previdenziali attraverso la gestione delle anagrafiche degli Amministrati, dei dati utili per il calcolo del trattamento fisso e continuativo e delle competenze accessorie. 

Anche i compensi accessori pagati direttamente dall’Istituzione scolastica con il loro bilancio, devono essere ugualmente comunicati a NoiPA ai fini del conguaglio fiscale e contributivo e della corretta certificazione sui documenti fiscali (Certificazione Unica e modello 770). L’articolo 29, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, riguardante le ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, infatti, prevede che ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo (ufficio secondario) devono comunicare agli uffici che invece dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (ufficio principale), entro la fine dell’anno e comunque non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. 

Tuttavia, il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo pur non dovendo rilasciare una Certificazione Unica (CU) al percipiente, dovrà procedere all’invio di una CU ordinaria all’Agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate avendo cura di barrare il punto 643. Tale barratura certificherà che le predette informazioni sono state inviate al sostituto principale che ha provveduto a tenerne conto in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. 

Sanzioni 

La mancata comunicazione di questi accessori non comporta alcuna sanzione ad eccezione del fatto che in questo caso il sostituto d’importa secondario deve provvedere al rilascio ed invio telematico entro il 16 Marzo delle CU al personale interessato.