Delibera ANAC n. 213 del 3 Aprile 2024 Adempimenti dall’Organismo Interno di Valutazione (OIV) - Scadenza 31 maggio 2024
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera ANAC n. 213 del 3 Aprile 2024 ha fissato al 31 maggio il termine ultimo per la pubblicazione delle attestazioni rilasciate dall’Organismo Interno di Valutazione (o da organismi equipollenti con funzioni analoghe).
Le attestazioni OIV costituiscono l’unico strumento attraverso cui l’ANAC può verificare l'effettività degli adempimenti in materia di trasparenza.
Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 17 aprile 2024, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 maggio 2024. L’attestazione, completa della scheda delle verifiche di rilevazione, va pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 15 luglio 2024.
Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012 e tra queste vi sono anche le Istituzioni scolastiche.
L’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2024.
I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:
- Consulenti e collaboratori (art. 15)
- Performance (art. 10, co. 8, e art. 20)
- Enti controllati (art. 22)
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
- Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- Controlli e rilievi sull’amministrazione (art. 31)
- Servizi erogati (art. 32)
- Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
- Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
Iniziamo a vedere le aree interessate che in modo particolare riguardano le Istituzioni scolastiche così come previsto dall’ARTICOLO 9 BIS COMMA 2 D.LGS 33/2023.
Consulenti e collaboratori
Per quanto riguarda la parte dei consulenti e collaboratori da attestare qui di seguito quanto previsto dal d.lgs 33/20233.
Art 15 c.2. D.lgs 33/2013.
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi ((…)) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del d. lga 165/2001 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
Art 15 c.1. lett, a),b), c) e d) D.lgs 33/2013
((Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi)) di comunicazione di cui all’art. 17 comma 22 L. 127/1997, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi ((…)) di collaborazione o consulenza:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto ((…)) di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
Art 53 c.14 D.lgs 165/01
Al fine della verifica dell’applicazione delle norme di cui all’art. 1 commi 123 e 127 della L. 662/1996, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal D.LGS 33/2013, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo d.lgs 33/2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico nonché l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.(71)
In sintesi occorre inserire quanto riporto
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato |
Per ciascun titolare di incarico: |
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo |
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali |
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato |
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica) |
Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Tuttavia Ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. n. 33/13, adecorrere dal 01/01/2019, gli obblighi di trasparenza relativi ai consulenti/collaboratori sonoassolti SOLO mediante inserimento dei dati nel sistema PerlaPA, accessibile per gli utentiesterni dal sito: www.consulentipubblici.gov.it.
Si ricorda che la pubblicazione dei dati relativi ai consulenti deve avvenire perentoriamenteentro tre mesi dal conferimento dell'incarico (art. 15, c. 4, d.lgs. n. 33/13).
Le istruzioni che seguono si riferiscono alla compilazione dei campi della maschera di inserimento PerlaPA, relativa ai consulenti/collaboratori
Performance
Norme richiamate dalla deliberazione 213/2024
Art 10 c.8.D.lgs 33/2013
Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all’articolo 9:
…
b) il Piano e la Relazione di cui all’art. 10 del d.lgs 150/2009;
Art. 20 D.Lgs 33/2013
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.))
In realtà la parte delle PERFORMANCE è da copiare dai documenti già in possesso, vi ricordo però che i dati sono sempre aggregati.
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26-27)
I DOCUMENTI DA PUBBLICARE in tale sezione sono:
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui leamministrazioni devono attenersi per la concessione disovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari el'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere apersone ed enti pubblici e privati
Nella sott. Sezione: SOVVENZIONE E SUSSIDI>ATTI DI CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI
I documenti da pubblicare sono:
Gli Atti di concessione di sovvenzioni, contributi,sussidi ed ausili finanziari alle imprese ecomunque di vantaggi economici di qualunquegenere a persone ed enti pubblici e privati diIMPORTI SUPERIORI A MILLE EURO
Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41, co. 1)
A norma di riferimento è l’art. 33 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Testo unico sulla trasparenza”, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che stabilisce: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato ‘indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato ‘indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”.
L’indicatore è dunque un dato, oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte delle istituzioni scolastiche, che fornisce a tutti gli interessati (operatori economici in primis) le informazioni relative ai tempi impiegati dall’ente per il pagamento delle fatture (o degli atti equivalenti) emesse dagli operatori economici destinatari di contratti pubblici.
Come si calcola.
Per ogni singola fattura, l’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura (o degli atti equivalenti) e la data di pagamento all’operatore economico, moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Ne viene fuori un numero per ogni singolo trimestre e uno finale per anno e sarà un numero negativo in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla data di scadenza delle fatture e positivo in caso contrario.
La base di calcolo dell’indicatore è costruita in accordo a quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014, includendo il complesso delle operazioni di pagamento riconducibili alla nozione di “transazione commerciale” richiamata dalla normativa. Il DPCM specifica infatti tempi e modalità di pubblicazione e come calcolare l’indice, definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all’importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:
- al numeratore: la somma degli importi di tutte fattura pagate nel periodo di riferimento (trimestre o anno) moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento agli operatori (va inserito un valore negativo nel caso in cui il pagamento avvenga in anticipo sulla data di scadenza della fattura);
- al denominatore: la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento (trimestre o anno).
Poiché si tratta di media ponderata, avranno maggiore peso ai fini del calcolo i pagamenti relativi alle fatture di importo maggiore.
Tempistiche di pubblicazione.
Le istituzioni scolastiche sono tenute alla pubblicazione dell’Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per l’Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti il termine di pubblicazione è entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce.
Ammontare complessivo dei debiti.
Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con cadenza annuale anche l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. La pubblicazione deve avvenire mediante l’utilizzo di formati di largo utilizzo, soprattutto utilizzando i file pdf.