L'Albo è il luogo fisico, la c.d. bacheca, dove vengono esposti tutti gli atti emanati dalla scuola. Per le istituzioni scolastiche è più corretto parlare di “Albo on line” e non di “Albo pretorio on line”, poiché il “pretorio” è una caratterista che appartiene solo agli enti locali. Le pubbliche amministrazioni e, quindi, anche le istituzioni scolastiche devono avere un proprio Albo per la pubblicazione degli atti per i quali la legge impone la pubblicazione, in quanto debbono essere portati a conoscenza del pubblico, come condizione necessaria per acquisire efficacia e, quindi, produrre gli effetti previsti. L’albo viene normalmente usato come il luogo in cui si pubblica di tutto. Non solo quindi gli atti per i quali la legge impone la pubblicità legale, ma anche tutti i documenti, avvisi e comunicati che si ritiene opportuno portare a conoscenza dei cittadini. Tuttavia, bisogna tenere presente che, una cosa sono le comunicazioni che la scuola può fare per divulgare la propria immagine, altra cosa sono le comunicazioni che assumono valore di pubblicità legale. L’omissione delle comunicazioni destinate a produrre immagine non comportano alcuna conseguenza. Mentre l’omissione delle pubblicazioni degli atti per i quali la pubblicità è parte integrate dell’efficacia degli stessi li rende giuridicamente inefficaci.
Lo scopo della pubblicazione è quello di portare a conoscenza degli interessati il contenuto degli atti e nel contempo fare assumere agli atti stessi il carattere della definitività secondo quanto stabilito dall’ art.14 del DPR n.275/99: “Gli atti divengono definitivi dopo il 15° giorno dalla loro pubblicazione all'albo della scuola”. Da tale principio scaturisce l'obbligo per le istituzioni scolastiche di pubblicare all'albo tutti i provvedimenti adottati. La pubblicazione è, infatti, un requisito di efficacia degli atti. Quindi una particolare cura va apprestata alla tenuta dell'albo e all'attività di pubblicazione degli atti e delle deliberazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione, infatti, rileva in merito all’individuazione del termine per l’impugnazione, il quale viene fatto decorrere, per i soggetti non direttamente contemplati nell’atto, proprio dalla data di pubblicazione nell’albo. La pubblicazione degli atti implica la presunzione di conoscenza ai fini della relativa impugnazione avanti al giudice solo quando essa sia prevista da una norma e venga effettuata nei modi prescritti (Consiglio di Stato, V, 25/9/2000, n.5073).
Contro gli atti è prevista la possibilità di produrre reclamo alla stessa istituzione scolastica entro il termine di 15 giorni dalla data della loro pubblicazione all'albo, da parte di chiunque vi abbia interesse. I reclami devono essere decisi entro 30 giorni, decorsi i quali l'atto diventa definitivo. L'atto diventa, altresì, definitivo a seguito della decisione del reclamo.