La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall’art. 35 del CCNL 2019/2021 che richiama quanto previsto per il personale a tempo indeterminato con le precisazioni che derivano dalla diversa natura e durata del contratto.
Occorre ricordare che in materia di ferie del personale docente la legge 24/12/2012 n. 228 all’art. 1 comma 54 ha previsto che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni secondo i calendari scolastici regionali ad esclusione dei giorni destinati agli esami di Stato, agli scrutini e delle altre attività valutative, salvo la facoltà di usufruire di 6 giorni durante i periodi dell’anno.
Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie “per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
L’applicazione della predetta norma ha fatto si che potessero essere monetizzate le ferie nei limiti dei giorni residui dopo aver decurtato i giorni di sospensione delle lezioni ed i giorni tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno.
Le modalità applicative sopra indicate hanno originato un elevato contenzioso ed in particolare il personale chiedeva di non comprendere tra i giorni di ferie da decurtare il periodo tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno.
Sulla problematica è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16715/2024 che ha ritenuto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all’ indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’ indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l’ art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all’ art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno”.
Alla luce della decisione della Corte di Cassazione è opportuno che i Dirigenti scolastici o all’atto dell’instaurarsi del rapporto di lavoro o nel corso dello stesso invitino e/o diffidino formalmente i docenti a presentare domanda di ferie maturate nei periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale ecc..) e nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, precisando che, qualora non provvedano in tal senso, perderanno le ferie e l’indennità sostitutiva delle stesse.
Qualora tale comunicazione formale non venga effettuata il docente che non ha richiesto di usufruire delle ferie maturate durante i periodi predetti, ha diritto ala corresponsione dell’indennità delle ferie non usufruite con un aggravio di spesa a carico dell’erario dello Stato..
STRALCIO Art. 35 CCNL 2019/2021 Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico.
Art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012 «il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali».
Luciana Petrucci Ciaschini su Dirigere la scuola n. 6 - 2025