Buongiorno,
in relazione alla facoltà per le istituzioni scolastiche di disporre adattamenti al calendario scolastico per un numero di giorni definito a livello regionale (ad es., in Lombardia massimo tre giorni), considerando anche che tali adattamenti possono comportare la sospensione delle lezioni, i docenti sono tenuti al recupero delle ore non prestate?
Risposta
L'art. 138 del D.lgs. 112/98 nel disciplinare la delega delle funzioni amministrative assegna alle Regioni la determinazione del calendario scolastico. Vale a dire , le Regioni fissano l’inizio e il termine delle lezioni, la durata delle vacanze natalizie e pasquali e altri momenti di sospensione delle attività didattiche.
Mentre l'art. 5 del DPR 275/99 nell'ambito dell'autonomia organizzativa riguardo le istituzioni scolastiche stabilisce che: " Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."
Di conseguenza le istituzioni scolastiche possono adattare il calendario scolastico, in relazione alle esigenze del PTOF, fermo restando l’obbligo di destinare almeno 200 giorni allo svolgimento delle lezioni. La competenza a decidere è del consiglio di istituto, su proposta del collegio docenti.
Come si evince dalla disposizione si tratta di adattamento del calendario scolastico non nell'introdurre giorni di vacanza.
Pertanto, fermo restando che alle lezioni devono essere destinate almeno 200 giorni di lezioni, le istituzioni scolastiche hanno facoltà di adattare il calendario scolastico, anche in relazione alla data di inizio delle lezioni e alla sospensione (nel corso dell’anno scolastico) delle attività educative e delle lezioni.
Nel caso in cui si proceda all'adattamento del calendario lo stesso consiglio d'istituto, su proposta del collegio docenti, al fine di compensare le attività non effettuate, definisce modalità e tempi di recupero in altri periodi dell’anno stesso.