La questione delle ferie maturate e non godute dal personale con contratto a tempo determinato docente e ATA, inizialmente regolamentata dagli articoli 13 e 19 del CCNL 2007, è stata poi oggetto di un intervento legislativo che ne ha fortemente limitato il diritto alla monetizzazione. Infatti, l'art.5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, nel modificare la disciplina delle ferie ha vietato il pagamento delle ferie non godute. Così è stata sancita “la non monetizzazione delle ferie all’atto di cessazione del rapporto per il personale docente e ATA, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

Questa norma è stata, successivamente, ulteriormente modificata dall’art. 1, comma 54, della Legge 24 dicembre 2012 n.228, introducendo delle eccezioni riguardo il pagamento delle ferie non godute per il personale a tempo determinato della scuola, quando la brevità del contratto non consenta la fruizione delle ferie maturate.

Così uniformando per tutti i docenti, di ruolo e non di ruolo, si è stabilito che le ferie devono essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

In pratica, le ferie devono essere godute durante i periodi di sospensione dell’attività didattica; in base al contratto collettivo, possono essere fruiti fino a 6 giorni durante il resto dell’anno, purché il docente possa essere sostituito e la sostituzione avvenga con personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi di alcun genere per l’Amministrazione.

Ciò comporta che i supplenti temporanei mantengono generalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie in proporzione al servizio prestato.

In questo senso si esprime ora l'art.35 comma 2 del CCNL 2019/21 che abroga e sostituisce l’art. 19 del CCNL2006/09. Ai sensi dell’art. 35 le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico (salvo quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012).

L’art. 38 del CCNL 2019/2021 prevede altresì che l’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: "15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative." 2. Il presente articolo abroga l'art. 41 del CCNL 19/04/2018".

La DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 al CCNL 2019/2021 prevede che “In relazione a quanto previsto all'art. 38 (Ferie) le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012 - Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall'art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”.