Le disposizioni legislative introdotte dal d.l. 95/2012, sul divieto generalizzato di monetizzazione delle ferie, devono essere coerenti con le indicazioni del giudice comunitario, secondo cui solo se il Ministero dell'Istruzione abbia provato che il docente sia stato invitato a prendere le ferie e questi non abbia adempiuto, ben a conoscenza delle conseguenze di tale azione, alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro, nulla potrà pretendere in termini d'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Pertanto, il Ministero non è abilitato a condizionare la monetizzazione delle ferie non godute alla sola richiesta di ferie avanzata dal docente.Questo principio di diritto è contenuto nell'ordinanza n.14268/2022 della Corte di Cassazione che l'ha giudicato conforme al diritto euronuitario, stante il vincolo del giudice nazionale di interpretare le norme interne (d.l. 95/2012 sul divieto di monetizzazione) in conformità alle norme del diritto europeo.
La Corte di Giustizia, in diverse sentenze del 2018, ha affermato che osta, al diritto dell'Unione, una normativa nazionale che stabilisca la non remunerazione delle ferie al lavoratore che non abbia chiesto di poter fruire delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, in assenza di una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto, dal datore di lavoro, in condizione di esercitare il proprio diritto. Pertanto, spetta al datore di lavoro pubblico assicurarsi concretamente, e in piena trasparenza, che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie. A tal fine dovrà invitare, se necessario formalmente, il lavoratore a prendere le proprie ferie, e, nel contempo, informandolo, in tempo utile del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o in caso di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro. Tenuto conto del principio di diritto e dell'onere della prova non adempiuto, il ricorso del Ministero deve essere rigettato e il pagamento al docente delle ferie residue confermato.