Come stabilito dall'art. 14 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020. Le conseguenze derivanti dal diniego ad una proposta di assunzione a tempo determinato variano a seconda che la supplenza sia conferita sulla base delle GAE/GPS o sia conferita sulla base delle graduatorie d'istituto. In entrambe le due ipotesi si hanno tre situazioni tipiche: la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione, la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione e l'abbandono del servizio. Occorre inoltre ricordare quanto stabilito dal comma 2 di tale articolo, secondo cui il personale ha comunque la facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne un'altra.

Quindi per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento;
ii. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento;
iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito;

Con qualche differenza circostanziale per le supplenze conferite sulla base delle graduatorie di merito:
i. la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa all'insegnamento; la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita;
ii. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le istituzioni scolastiche in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
iii. l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento.