Ho convocato un collegio docenti per venerdì 30 agosto in quanto avendo ottenuto il trasferimento all'IC XXX vorrei salutare i docenti (ho avuto notizia solo il 15 luglio).
Il sindacalista del XXX mi scrive che vuole parlarmi a proposito della mia convocazione. 

Premetto che all'odg ho messo solo attività dei primi giorni di settembre e comunicazioni del dirigente, proprio per lasciare aperto il fronte a chi arriverà. E ho pensato che chi fosse in ferie avrebbe mandato giustificazione.

Ho fatto qualcosa di sbagliato?

Risposta

Con riferimento al quesito posto si premette che in linea di diritto non esiste una norma che vieta la convocazione del collegio docenti nell'ultima settima di agosto in previsione dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Esiste però una questione che bisogna salvaguardare il diritto alle ferie del personale docente.

Al riguardo l'art. 1, comma 54, della Legge 24 dicembre 2012 n.228, specifica che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Da norma si evince che la fruizione delle ferie per i docenti è vincolata solamente a certi periodi dell’anno scolastico e che le ferie non possono essere fruite durante il periodo delle lezioni, fatta eccezione per soli 6 giorni e in particolari condizioni che non vadano ad incidere sulla spesa pubblica.

Di conseguenza una convocazione del collegio nell'ultima settimana di agosto implica l'interruzione delle ferie per il personale.

La regolamentazione delle ferie in caso di interruzione la troviamo nel comma 10 dell’articolo 13 del CCNL 2006/2009 che recita così: “In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.”
Al comma 12 sempre dello stesso articolo leggiamo ancora: “Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto”.
Questo significa che la convocazione di un collegio docenti a maggior ragione se straordinario può sicuramente interrompere le ferie con diritto del docente che rientra in servizio a fruirne entro l’anno scolastico successivo naturalmente nei periodi di sospensione delle lezioni.

Si segnala infine che la sospensione delle attività didattiche è definita dall’art.74, comma 2, del d.lgs. 297/94 in cui si afferma che ”Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.

Da tale norma si evince qual è il periodo delle attività didattiche, quindi le ferie dei docenti sono fruibili, a scelta del docente e non certo per disposizione dell’Amministrazione, dall’1 luglio fino al 31 agosto di ogni anno scolastico.