Buongiorno, nel nostro Comune ha sede una scuola steineriana non paritaria. Gli alunni vengono iscritti all'esame di idoneità delle 5^ primaria nel nostro IC e anche agli esami di stato della scuola secondaria di primo grado. In questo secondo caso, il numero degli alunni da esaminare ci mette in grave difficoltà, in quanto si tratta di circa una ventina di studenti che, sommati alle nostre classi terze finali (8 classi di circa 25 studenti), costituisce un aggravio per i docenti nelle commissioni e un problema per la formazione del calendario degli orali, che devono terminare entro il 30 giugno. Esiste una norma che vincola la scuola privata a iscrivere i propri alunni agli esami nel comune in cui ha la sede? In caso contrario vorrei proporre loro di fare le domande in un Comprensivo nelle vicinanze (ce ne sono tanti, anche di piccole dimensioni). Grazie e cordiali saluti
Risposta
Con riferimento al quesito posto si chiarisce in via preliminare che non esiste una norma che nello specifico regolamenta il caso in questione. Le norme sugli esami di idoneità nella primaria prevedono le seguenti regole.
La sede dove presentare la domanda
Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione. I candidati che risultano assenti alla sessione d’esame stabilita per gravi e comprovati motivi ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, sono ammessi a sostenere le prove suppletive che comunque devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. I commissari d’esame per le prove suppletive di idoneità sono quelli inizialmente nominati.
Sono sedi di esami di idoneità unicamente le scuole statali o paritarie. Non è consentito sostenere gli esami di idoneità presso i Centri per l’istruzione degli adulti (Centri territoriali Permanenti). Gli esami hanno luogo secondo il calendario fissato dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell’inizio delle prove scritte. Gli esami di idoneità debbono comunque svolgersi entro il tempo di conclusione dell’anno scolastico in corso.
La Nota MIUR n. 1865 del 10/10/2017, di chiarimento al D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017, ha specificato che “la richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata, di norma entro il 30 aprile, dai genitori delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica Commissione.”
Ai sensi O.M. 21.05.2001, n. 90: Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore le istanze per gli esami di idoneità sono presentate ai Dirigenti scolastici della Scuola Primaria presso cui sarà sostenuto l’esame stesso. Le domande, in carta semplice, devono essere corredate dai programmi delle attività svolte.
Le istanze devono essere presentate, di norma, ad una scuola del comune di residenza della famiglia. L’alunno proveniente da scuola privata autorizzata è ammesso a sostenere l’esame di idoneità presso una Scuola Primaria statale o una Scuola Primaria paritaria appartenente al circolo didattico nell’ambito del quale si trova la scuola privata di provenienza. È fatto divieto di presentare domanda a più di una scuola statale o paritaria. I candidati che provengano da una medesima scuola non statale e non paritaria possono presentare domanda presso una stessa scuola.
Nella domanda d’esame il genitore, o chi ne fa le veci, indica per quale classe viene richiesto l’esame di idoneità o chiede l’ammissione all’esame di Stato. Il medesimo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445: dichiarazione sostitutiva di certificazione):
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nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza dell’alunno;
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per quale classe l’alunno sia in possesso di idoneità o promozione, presso quale scuola la abbia conseguita ed in quale data (tale dichiarazione è oggetto di verifica da parte della scuola che riceve la domanda);
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di non aver presentato e che non presenterà altra domanda ad altra scuola (salve le dette, comprovate necessità);
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che l’alunno, nel corrente anno scolastico, non ha frequentato alcuna scuola statale o paritaria ovvero, ove l’abbia frequentata (da indicare scuola e classe), che si è ritirato prima del 15 marzo 2010 dell’anno in cui intende sostenere l’esame di idoneità;
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che all’alunno non è stata irrogata, nel corrente anno scolastico, la sanzione disciplinare costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato.
Come è agevole rilevare nelle norme che regolano la scelta della sede non si evince alcun divieto. Un ulteriore tassello per dare risposta al quesito posto si rinviene nella costituzione delle commissioni di esame.
Le commissioni d'esame
Al riguardo si stabilisce che per gli esami di idoneità alle classi di Scuola Primaria e alla prima classe di scuola Secondaria di Primo Grado, la Commissione è composta da docenti di Scuola Primaria (Nota MIUR n. 1865/2017); essi sono designati dal Collegio dei Docenti e nominati dal relativo Dirigente scolastico.
Nel caso in cui i candidati privatisti siano molto numerosi possono essere formate più Commissioni in una medesima scuola statale o paritaria. Spetta alla Commissione predisporre le prove d'esame, tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo.
I candidati privatisti che provengono da una stessa scuola non statale o non paritaria possono presentare domanda di ammissione all’esame di idoneità presso una stessa scuola. Nel caso si verifichi la richiesta di sostenere l’esame di idoneità da parte di numerosi alunni, al fine di rendere possibile la conclusione di tutte le operazione entro i termini indicati in precedenza possono essere costituite anche più Commissioni di esame in una medesima scuola statale o paritaria.
Nel caso in cui la scuola privata autorizzata presenti all’esame non meno di 50 alunni complessivamente il Direttore di detta scuola può chiedere al Dirigente scolastico competente che gli esami di idoneità si svolgano presso la sede della scuola privata. In tal caso, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità, che si tengono davanti alle rispettive Commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria, partecipa anche l’insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell’esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell’anno scolastico.
In conclusione, rispetto al quesito posto la soluzione che si rinviene nelle norme sembra essere:
Nel caso si verifichi la richiesta di sostenere l’esame di idoneità da parte di numerosi alunni, al fine di rendere possibile la conclusione di tutte le operazione entro i termini indicati in precedenza possono essere costituite anche più Commissioni di esame in una medesima scuola statale o paritaria.








