I candidati esterni all'esame di maturità, pur avendo indicato l'Istituto scelto per sostenere l'esame, sono stati assegnati ad una scuola diversa e dopo aver presentato istanza di revoca in autotutela con la quale indicavano i motivi personali della scelta, vedevano rigettata la loro richiesta.

Nel riscontro all'istanza, veniva richiamato dall'Ufficio scolastico, l'art. 14 comma 3 del dlgs 62/2017.

E' opportuno ribattere a detto richiamo normativo, interpretando quale ratio della norma quella dei presupposti organizzativi?

Ovvero può l'Ufficio scolastico non assecondare la scelta espressa dal candidato esterno, se di fatto non ci siano reali motivi organizzativi ? Vale a dire che la scuola scelta poteva ben e facilmente accogliere i candidati senza creare alcun disagio al funzionamento delle commissioni, così come previsto dal paragrafo 3.A della nota ministeriale del 10.11.2025.

 

RISPOSTA

La questione posta con il quesito che si riscontra riguarda la legittimità del provvedimento con cui l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) ha assegnato ai candidati esterni per l'esame di Stato una sede diversa da quella indicata nelle loro preferenze, motivando il rigetto dell'istanza di autotutela con un mero richiamo all'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 62/2017. Si chiede se sia possibile contestare tale decisione sostenendo che il potere discrezionale dell'USR sia vincolato alla sussistenza di effettivi motivi organizzativi che impediscano l'accoglimento della scelta del candidato.

L'analisi della normativa e della giurisprudenza amministrativa in materia consente di affermare che la posizione dei candidati è fondata e che il provvedimento dell'USR, se immotivato riguardo alle specifiche ragioni organizzative, è suscettibile di essere considerato illegittimo.

Il Quadro Normativo

La norma fondamentale richiamata dall'Ufficio Scolastico è l'articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Tale disposizione stabilisce:

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione .

Questa norma conferisce all'USR il compito di procedere all' assegnazione dei candidati, finalizzato a garantire un'equa e "uniforme distribuzione sul territorio". Tale potere, tuttavia, non è assoluto né arbitrario, ma è una forma di discrezionalità amministrativa, che deve essere esercitata nel rispetto dei principi di logica, ragionevolezza e, soprattutto, dell'obbligo di motivazione sancito in via generale dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 .

 

La Preferenza del Candidato e l'Obbligo di Motivazione da parte dell'amministrazione

La giurisprudenza amministrativa, intervenuta a più riprese sulla questione, ha costantemente circoscritto la discrezionalità dell'USR, valorizzando la posizione del candidato e rafforzando l'obbligo di motivazione dell'amministrazione.

  1. La Preferenza non è un mero "desiderata": Le circolari ministeriali, come quella ipoteticamente citata nella domanda (nota del 10.11.2025), prevedono esplicitamente che i candidati possano indicare delle preferenze (solitamente fino a tre istituti). Sebbene tali opzioni non siano strettamente vincolanti per l'USR, esse costituiscono un elemento fondamentale del procedimento che l'amministrazione è tenuta a prendere in seria considerazione,
  2. La Discrezionalità è Vincolata alla Finalità della Norma: Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'USR può disattendere le preferenze espresse dal candidato solo qualora il loro accoglimento sia concretamente suscettibile di violare i criteri stabiliti dalla legge, ovvero l'omogeneità della distribuzione territoriale e il rispetto dei limiti numerici delle commissioni. Tali limiti sono specificati dall'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 62/2017, che fissa un tetto massimo di trentacinque candidati per classe, e dall'art. 14, comma 3, che stabilisce che i candidati esterni non possono superare il 50% dei candidati interni di una commissione.
  3. L'Onere della Motivazione a Carico dell'Amministrazione: Di conseguenza, qualora l'USR decida di non assegnare il candidato a una delle sedi prescelte, ha l'obbligo di esplicitare le ragioni concrete che giustificano tale scelta. Non è sufficiente un generico richiamo all'art. 14, comma 3, ma è necessario un provvedimento corredato da un'adeguata motivazione che dimostri, ad esempio, che l'accoglimento della preferenza avrebbe comportato il superamento dei limiti numerici in quella specifica commissione o avrebbe creato uno squilibrio nella distribuzione dei candidati sul territorio Come affermato dal TAR Lazio, la mancanza di tale dimostrazione rende l'atto illegittimo per carenza di motivazione ed eccesso di potere.

Il Ruolo delle Circolari Ministeriali

Le note e circolari ministeriali (come la citata nota del 10.11.2025 o la Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025 svolgono un ruolo cruciale. Sebbene non siano fonti di legge, esse costituiscono atti di indirizzo che vincolano gli uffici gerarchicamente subordinati, come gli USR. Quando una circolare precisa le modalità di esercizio di un potere, l'ufficio che intende discostarsene ha un obbligo motivazionale rafforzato. Pertanto, se la nota ministeriale ribadisce che le preferenze possono essere disattese solo per comprovate esigenze organizzative, l'USR deve dimostrare la sussistenza di tali esigenze in modo puntuale.

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto, è assolutamente opportuno e giuridicamente fondato ribattere alla decisione dell'Ufficio Scolastico. La ratio dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 62/2017 è quella di garantire un'ordinata organizzazione degli esami, non di negare aprioristicamente le scelte dei candidati.

L'argomentazione difensiva dovrebbe basarsi sui seguenti punti:

  1. Il potere dell'USR di assegnare i candidati è discrezionale ma non arbitrario, essendo finalizzato a garantire l'uniforme distribuzione territoriale e il rispetto dei limiti numerici delle commissioni.
  2. Le preferenze espresse dai candidati, previste dalle circolari ministeriali, devono essere tenute in adeguata considerazione e possono essere disattese solo per motivi concreti e dimostrabili .
  3. Il provvedimento dell'USR che rigetta la preferenza del candidato deve essere sorretto da una motivazione specifica e puntuale, che espliciti perché l'assegnazione alla sede richiesta avrebbe violato i criteri normativi (es. superamento del numero massimo di candidati per commissione, superamento della soglia del 50% di esterni, ecc.).
  4. Un mero richiamo alla norma di legge (art. 14, comma 3), senza l'indicazione dei presupposti di fatto che ne giustificano l'applicazione in senso sfavorevole al candidato, configura un vizio di carenza di motivazione e di eccesso di potere, rendendo l'atto illegittimo.

Pertanto, se l'istituto scolastico prescelto dai candidati aveva la capacità ricettiva per accoglierli senza creare alcun disagio organizzativo o violare i limiti normativi, il diniego dell'USR basato su un generico richiamo alla legge è illegittimo. I candidati hanno pieno diritto di esigere che l'amministrazione fornisca una giustificazione concreta e verificabile della propria decisione.

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