Nel caso di compresenza di due docenti di sostegno nella medesima classe assegnati a due alunni diversi, la valutazione in sede di Consiglio di Classe deve essere espressa autonomamente da ciascun docente (con conseguente espressione di due voti distinti nel computo del Consiglio) oppure è prevista la formulazione di un unico voto collegiale per l'ambito del sostegno?

Nel caso di compresenza di due docenti di sostegno nella stessa classe, assegnati a due alunni diversi, dalle fonti disponibili emerge che ciascun docente partecipa autonomamente al Consiglio di classe ed esercita il proprio diritto di voto come componente del Consiglio; non risulta invece una regola che imponga la formazione di un unico voto collegiale “del sostegno”.

L’art. 5 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce che il consiglio di classe è composto dai docenti della singola classe e che “Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno. La stessa norma precisa inoltre che, nella scuola secondaria superiore, “le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti”.

L’art. 315, comma 5, del medesimo decreto prevede che i docenti di sostegno “assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano” e “partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”.

La giurisprudenza conferma il principio. Il TAR Toscana ha affermato espressamente che: “sia gli insegnati delle materie per le quali è effettuata la compresenza, che i docenti di sostegno partecipano con diritto di voto alla valutazione degli alunni”(Ordinanza n. 689/2005)

Sul piano operativo dalle predette fonti si ricava che:

  • il docente di sostegno è membro del Consiglio di classe
  • tale qualità deriva dalla contitolarità della classe, non dal rapporto esclusivo con il singolo alunno assegnato
  • in sede di valutazione, il docente di sostegno vota come singolo componente del Consiglio, al pari degli altri docenti.

Pertanto, se i docenti di sostegno sono due, i voti sono due, perché i componenti del Consiglio sono due distinti. Non emerge dalle fonti alcuna base normativa per ridurre tali due posizioni ad un solo voto unitario dell’ambito sostegno.

In conclusione la soluzione corretta, alla luce delle citate fonti sembra essere:

  • ciascun docente di sostegno esprime autonomamente il proprio voto in Consiglio di classe;
  • i voti sono distinti, perché distinti sono i docenti componenti del Consiglio;
  • non è previsto un unico voto collegiale del sostegno.

 

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