Con decreto cautelare monocratico del 29 giugno 2026, il TAR Lombardia, Sezione Quinta, ha accolto la domanda urgente proposta nell’interesse di un candidato esterno non ammesso all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà.

Il ricorso aveva ad oggetto l’impugnazione del verbale della riunione dei Consigli di Classe 5 dell’I.I.S. “Galilei-Luxemburg” di Milano del 28 maggio 2026 e del registro generale dei voti allegato, con i quali era stata deliberata la non ammissione del candidato all’Esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026.

Sono stati inoltre impugnati, per quanto di ragione, i verbali di correzione delle prove preliminari di Italiano, Tecniche di Produzione, Laboratori Tecnici, Progettazione Multimediale, Organizzazione e Gestione dei Processi di Produzione, nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Il candidato aveva sostenuto gli esami preliminari in qualità di candidato esterno. Nel ricorso è stato evidenziato che lo studente presentava una certificazione relativa a disturbi specifici dell’apprendimento e che, proprio in ragione di tale condizione, avrebbe avuto diritto all’applicazione effettiva delle misure dispensative e compensative previste dalla documentazione trasmessa all’Istituto.

La difesa ha contestato, da un lato, l’irregolare composizione del Consiglio di classe deliberante e, dall’altro, il mancato rispetto delle misure personalizzate nelle prove valutative, con particolare riferimento agli strumenti compensativi, ai tempi aggiuntivi, alle modalità di verifica e alla necessità di una valutazione coerente con il profilo dello studente con DSA.

Nel decreto, il TAR Lombardia ha rilevato che il ricorrente aveva impugnato la non ammissione contestando che la valutazione fosse stata svolta da un Consiglio di classe irritualmente composto e che i voti negativi fossero stati determinati dal mancato rispetto delle misure dispensative e compensative previste dal piano didattico personalizzato redatto in relazione ai disturbi specifici dell’apprendimento.

Il Tribunale ha riservato alla sede collegiale la valutazione del fumus delle censure, da compiersi nel contraddittorio tra le parti. Tuttavia, nella fase monocratica, ha ravvisato la sussistenza dei requisiti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 del codice del processo amministrativo.

Decisivo è risultato il profilo temporale. La sessione suppletiva dell’Esame di Stato era infatti imminente, con inizio previsto per il 1° luglio 2026, mentre la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare era fissata soltanto al 27 luglio 2026.

In tale contesto, l’attesa della decisione collegiale avrebbe potuto rendere ineffettiva la tutela richiesta, impedendo al candidato di sostenere la sessione suppletiva prima ancora che il giudice potesse pronunciarsi compiutamente sulla vicenda.

Per tali ragioni, il TAR Lombardia ha accolto la domanda cautelare monocratica e, per l’effetto, ha ammesso con riserva il ricorrente a sostenere l’Esame di Stato nella sessione suppletiva, il cui inizio è previsto per il 1° luglio 2026.

Il decreto assume particolare rilievo perché interviene in una materia nella quale la tutela dello studente con DSA non può esaurirsi nella mera acquisizione formale della certificazione o nella astratta previsione di misure compensative e dispensative. È invece necessario che tali misure siano concretamente considerate, applicate e valutate nelle singole prove, soprattutto quando esse incidano sul percorso di accesso all’Esame di Stato.

La decisione evidenzia anche l’importanza della regolare composizione del Consiglio di classe e della trasparenza del procedimento valutativo. Nei giudizi di ammissione agli esami conclusivi, la correttezza formale e sostanziale dell’organo deliberante costituisce un presidio essenziale di garanzia, perché consente di verificare chi abbia partecipato alla decisione, con quali poteri e sulla base di quali valutazioni.

Nel contenzioso scolastico, la tutela cautelare monocratica svolge una funzione particolarmente rilevante quando il calendario degli esami rende il decorso del tempo incompatibile con una decisione collegiale utile. L’ammissione con riserva non anticipa la decisione definitiva sul merito del ricorso, ma consente di preservare provvisoriamente la posizione dello studente fino alla successiva valutazione del giudice amministrativo.

La pronuncia conferma che, nei procedimenti di non ammissione all’Esame di Stato, specialmente quando siano coinvolti candidati con disturbi specifici dell’apprendimento, l’Amministrazione scolastica deve garantire un percorso valutativo chiaro, motivato, collegialmente corretto e rispettoso delle misure personalizzate, evitando che eventuali carenze procedimentali producano effetti irreversibili sul diritto allo studio.

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account