Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 2026, n. 22927: quando la protesta collettiva non è sciopero, l'assenza torna ad essere inadempimento
Il caso
Un docente di sostegno con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2021/2022 si astiene dal servizio per otto giornate del mese di novembre 2021 dichiarando di aderire allo "sciopero a oltranza" proclamato da una sigla autonoma contro l'obbligo di certificazione verde nei luoghi di lavoro. Il 4 novembre la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con delibera n. 21/256, aveva già dichiarato illegittima l'astensione; l'11 novembre la dirigente scolastica ne informa il docente, avvertendolo delle conseguenze. Le assenze proseguono. Nell'aprile 2022 interviene il licenziamento per giusta causa, confermato dal Tribunale di Taranto, dalla Corte d'appello di Lecce e ora dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22927 dell'8 luglio 2026.
Alla vicenda si accompagnavano altri profili come l'accesso ai locali scolastici eludendo i controlli, l'alterco con una collega, dichiarazioni non veritiere sulla residenza finalizzate a ottenere un congedo per l'assistenza a persona con disabilità che la Corte ha però ritenuto non decisivi: le sole assenze ingiustificate, per numero e per consapevolezza, bastavano a sorreggere la sanzione espulsiva.
La domanda giuridica: che cosa rende «sciopero» un'astensione
L'art. 40 della Costituzione riconosce il diritto di sciopero e ne rinvia l'esercizio alle leggi che lo regolano. La norma non definisce l'istituto, e la definizione è stata quindi opera della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che vi ha ricondotto l'astensione collettiva dalla prestazione lavorativa, attuata per la tutela di un interesse comune al gruppo dei lavoratori. La Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 290 del 1974, ha ampliato notevolmente il perimetro delle finalità perseguibili, fino a comprendere obiettivi di ordine politico che non siano diretti a sovvertire l'ordinamento costituzionale; ma quell'ampliamento ha riguardato lo scopo dell'astensione, non la sua struttura.
È esattamente su questo secondo piano che si colloca la decisione in commento. Ciò che è stato negato al docente non è la legittimità dell'obiettivo, la contestazione dell'obbligo di green pass avrebbe potuto essere, in astratto, finalità di una mobilitazione sindacale, ma la qualificazione stessa dell'astensione come sciopero. La proclamazione, infatti, era congegnata in modo da rimettere a ciascun aderente la scelta se e in quali giornate non presentarsi al lavoro, entro un arco temporale prolungato e rinnovato di continuo. Una simile modalità, per usare le parole della Commissione di garanzia riprese dalla Corte, priva l'astensione della sua dimensione collettiva e la trasforma in una somma di decisioni individuali.
La distinzione non è nominalistica. Lo sciopero è un diritto a titolarità individuale ma a esercizio collettivo: è la contestualità dell'astensione a produrre quella pressione sul datore di lavoro che ne costituisce la funzione, e a giustificarne la copertura costituzionale. Quando la contestualità è rimessa all'arbitrio del singolo, ciò che resta non è una forma anomala di sciopero ma un'assenza dal servizio, giuridicamente indistinguibile da qualunque altra assenza non giustificata. Diverso, va precisato per evitare fraintendimenti, è il caso delle articolazioni interne dell'astensione, sciopero a singhiozzo, a scacchiera, articolato per settori, che restano legittime perché la decisione sui tempi appartiene comunque all'organizzazione sindacale e non al singolo lavoratore.
Perché la distinzione fra limiti interni e limiti esterni decide la causa
Qui si colloca il passaggio tecnicamente più rilevante della decisione, quello che ne spiega l'esito.
La legge 12 giugno 1990, n. 146, che disciplina lo sciopero nei servizi pubblici essenziali fra i quali l'istruzione è espressamente compresa dall'art. 1, comma 2 costruisce un sistema di regole procedurali: preavviso, indicazione della durata, rispetto delle prestazioni indispensabili, rarefazione oggettiva, franchigie. La violazione di queste regole espone il lavoratore a sanzioni disciplinari, ma l'art. 4, comma 1, della stessa legge stabilisce un limite invalicabile: le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione e non possono consistere in misure estintive del rapporto di lavoro né in misure che ne comportino il mutamento definitivo.
Ma la garanzia dell'art. 4 presuppone che si sia in presenza di uno sciopero. Essa copre, cioè, la violazione dei soli limiti esterni — le regole di esercizio — e non si estende alle condotte che fuoriescono dai limiti interni, ossia dalla nozione stessa accolta dall'art. 40 Cost. Se l'astensione non è sciopero, non c'è diritto costituzionale da bilanciare, non opera lo statuto protettivo della legge n. 146/1990 e la vicenda ricade integralmente nel diritto comune dell'inadempimento contrattuale. È la ragione per cui, nel caso deciso, il licenziamento ha retto: non perché il docente avesse scioperato in modo irregolare, ma perché giuridicamente non aveva scioperato affatto.
Il ruolo della Commissione di garanzia
La Commissione di garanzia esercita le funzioni previste dall'art. 13 della legge n. 146/1990: segnala le irregolarità, invita alla revoca o al differimento, valuta i comportamenti delle parti e apre i procedimenti sanzionatori nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei singoli.
Nel caso di specie la delibera n. 21/256 del 4 novembre 2021 contiene un passaggio di notevole interesse sistematico: la Commissione ha ritenuto che l'astensione, per la sua durata cumulativa e per la modalità di adesione, violasse non solo i limiti esterni ma anche e prima di tutto i limiti interni, e che proprio per questo essa fuoriuscisse dalla propria competenza, concludendo nel senso che l'assenza degli aderenti dovesse considerarsi ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con facoltà per le amministrazioni di attivare i rimedi ordinari per inadempimento.
La Commissione non ha sanzionato l'astensione come sciopero irregolare: ha dichiarato di non poterla qualificare come sciopero e ha per ciò stesso restituito la vicenda al diritto comune. Se avesse fatto la prima, l'art. 4 avrebbe protetto il docente dal licenziamento; avendo fatto la seconda, quella protezione non era più invocabile. La valutazione della Commissione, come è noto, non è un mero parere: essa produce effetti nell'ordinamento sindacale e in quello del rapporto di lavoro, salva naturalmente l'impugnazione nelle sedi competenti.
Dall'assenza ingiustificata al recesso
Qualificata l'assenza come inadempimento, la valutazione della giusta causa segue le regole ordinarie dell'art. 2119 c.c., con un dato che nel caso in esame assume rilievo autonomo: il contratto era a tempo determinato, e il recesso ante tempus del datore di lavoro è ammesso solo per giusta causa, non essendo sufficiente il giustificato motivo soggettivo. La soglia di gravità richiesta era dunque, se possibile, ancora più elevata.
Vi è poi il piano della disciplina speciale del lavoro pubblico. L'art. 55-quater, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 165/2001 tipizza come ipotesi di licenziamento disciplinare l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio, o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni: otto giornate concentrate in un mese superano entrambe le soglie con ampio margine. La lett. d) della medesima disposizione, che contempla le falsità dichiarative commesse in occasione dello svolgimento del rapporto, avrebbe offerto un ulteriore e autonomo fondamento con riguardo alle dichiarazioni sulla residenza; ma la Corte, come si è detto, non ha avuto bisogno di percorrere quella strada.
Resta fermo che, sul piano procedimentale, la contestazione e l'irrogazione della sanzione seguono il regime dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, con la competenza dell'ufficio per i procedimenti disciplinari per le sanzioni più gravi della censura: profilo che, nella prassi difensiva, resta uno dei terreni più fertili di censura e che in questo caso non ha evidentemente offerto appigli.
L'elemento soggettivo: l'avvertimento e la non scusabilità dell'errore
Il docente non si è astenuto sulla base di una convinzione formatasi in un contesto di incertezza: si è astenuto dopo che la Commissione di garanzia si era pronunciata, e ha proseguito dopo che la dirigente scolastica gli aveva formalmente rappresentato l'illegittimità dell'iniziativa e le conseguenze che ne sarebbero derivate. La seconda tranche di assenze, quella di fine novembre, si colloca integralmente in questo quadro di piena consapevolezza.
È un punto che vale la pena isolare, perché è quello che rende la sentenza utile come regola di condotta. L'errore sulla legittimità di una proclamazione sindacale può, in linea di principio, essere scusabile: il lavoratore non è tenuto a un vaglio giuridico autonomo dell'atto della propria organizzazione. Ma la scusabilità si esaurisce nel momento in cui la questione è stata risolta dall'organo a ciò deputato e l'informazione è stata portata a conoscenza dell'interessato. Da quel momento, la prosecuzione dell'astensione non è più adesione a uno sciopero ritenuto in buona fede legittimo: è scelta di non adempiere.
Ne discende un corollario pratico per i dirigenti scolastici: la comunicazione tempestiva e documentata della delibera della Commissione ai lavoratori interessati costruisce l'elemento soggettivo dell'illecito. E un corollario simmetrico per i lavoratori: ricevuto quell'avviso, l'unica condotta prudente è riprendere servizio e contestare nelle sedi proprie, non perseverare.
L'esclusione dalle graduatorie: effetto legale, non sanzione
Al licenziamento si è aggiunta, per il docente, l'esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Si tratta di una conseguenza che non ha natura disciplinare: l'art. 6, comma 2, lett. e), dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112 individua fra le condizioni ostative alla partecipazione la circostanza di essere stati licenziati da una pubblica amministrazione per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, e l'art. 14, comma 4, della medesima ordinanza dispone il depennamento di chi in tale situazione sia incorso, con risoluzione degli eventuali contratti di supplenza in essere e invalidità del servizio prestato. Previsioni oggi riprodotte, nella sostanza, dalle ordinanze successive.
Il meccanismo, dunque, non è una seconda sanzione irrogata all'esito di un secondo procedimento, ma un effetto legale tipizzato, che discende automaticamente dal venir meno di un requisito generale di accesso. La legittimità della fonte si giustifica per il tramite della delegificazione che caratterizza la materia del reclutamento a tempo determinato nella scuola, affidata dal legislatore a ordinanze ministeriali.
Il profilo, tuttavia, non è privo di tensioni, e vale la pena segnalarlo a chi si trovi a impostare una difesa. L'automatismo assoluto — un unico licenziamento, quale che ne sia la causa concreta, che preclude sine die l'accesso al lavoro a termine — solleva interrogativi di proporzionalità che l'esperienza degli ultimi anni ha visto emergere in altri settori dell'ordinamento, dove la Corte costituzionale ha ripetutamente censurato gli automatismi ostativi privi di gradazione. È un terreno su cui la giurisprudenza è destinata a tornare. Va da sé che, sul piano del riparto, l'impugnazione dell'ordinanza in quanto atto generale segue una via diversa da quella della contestazione del singolo provvedimento di depennamento nell'ambito del rapporto di lavoro: distinzione che, nella pratica, è la prima cosa da mettere a fuoco.
Che cosa se ne ricava
La sentenza n. 22927/2026 conferma i confini, con una nettezza che era rimasta implicita nelle vicende degli anni della pandemia.
Per le organizzazioni sindacali il messaggio è che la tecnica di proclamazione non è indifferente: una formula che rimette al singolo la scelta dei giorni di adesione, pensata per massimizzare la partecipazione riducendo il sacrificio individuale, produce l'effetto opposto di privare gli aderenti della copertura costituzionale e, con essa, della garanzia dell'art. 4 della legge n. 146/1990. Chi proclama in quel modo espone i propri iscritti a un rischio che essi, verosimilmente, non hanno consapevolmente assunto.
Per i lavoratori il messaggio è che l'adesione a uno sciopero non è un atto di fede: è un atto giuridico i cui effetti dipendono dalla legittimità della proclamazione, e che va riconsiderato quando quella legittimità viene meno.
Per le amministrazioni scolastiche, infine, il messaggio è di segno inverso rispetto a quello che potrebbe apparire. La decisione non autorizza alcuna disinvoltura sanzionatoria: essa regge perché la scuola ha informato, avvertito, contestato e proceduto secondo le forme. Fuori da quella sequenza e nell'ipotesi, ben più frequente, di uno sciopero regolarmente proclamato e semplicemente esercitato oltre i limiti di legge il licenziamento resta precluso dall'art. 4 della legge n. 146/1990, e ogni tentazione di aggirare quel limite si tradurrebbe in una sconfitta processuale annunciata.










