Con decreto cautelare monocratico del 13 giugno 2026, il TAR Liguria, Sezione Prima, ha accolto la domanda di tutela urgente proposta nell’interesse di una candidata esterna all’Esame di Stato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà, ordinandone l’ammissione con riserva alle prove.
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il Liceo Statale “Piero Gobetti” di Genova aveva dichiarato la candidata non ammessa all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2025/2026, con contestuale diniego di idonzeità sia per il quarto sia per il quinto anno scolastico.
Il ricorso ha censurato plurimi profili di illegittimità del procedimento valutativo, con particolare riferimento alla composizione dell’organo esaminatore, alla regolarità delle operazioni d’esame, alla verbalizazione delle prove e alla coerenza temporale degli atti.
In particolare, dagli atti di causa emergevano alcune criticità procedimentali ritenute rilevanti ai fini della tutela cautelare. Il ricorso evidenziava, tra l’altro, la presenza di docenti non formalmente assegnati alla commissione individuata per la candidata, nonché incongruenze cronologiche nello svolgimento delle prove scritte e nell’avvio delle operazioni di correzione. Veniva inoltre contestata la genericità della motivazione finale, fondata su una formula sintetica relativa a “gravi e/o diffuse insufficienze”, senza adeguata ricostruzione dell’iter logico-valutativo seguito dall’organo collegiale.
La domanda cautelare è stata proposta in via monocratica in ragione dell’imminenza dell’inizio degli Esami di Stato. La prima prova scritta era infatti fissata al 18 giugno 2026, mentre la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale sarebbe intervenuta solo successivamente. In tale contesto, l’attesa della decisione collegiale avrebbe potuto rendere inutile la tutela giurisdizionale, impedendo alla candidata di partecipare alle prove.
Il Presidente del TAR Liguria ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione della misura cautelare provvisoria. Nel decreto si legge che l’inizio delle prove degli Esami di Stato sarebbe avvenuto in data antecedente alla prima camera di consiglio utile e che, nel bilanciamento degli interessi proprio della fase cautelare monocratica, doveva ritenersi prevalente l’interesse della ricorrente a partecipare, con riserva, agli Esami di Stato, senza particolare pregiudizio per l’Amministrazione scolastica.
Per tali ragioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare provvisoria e ha ordinato l’ammissione con riserva della candidata alle prove dell’Esame di Stato, fissando la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 6 luglio 2026.
Il provvedimento assume rilievo perché conferma la funzione essenziale della tutela cautelare urgente nei procedimenti scolastici, soprattutto quando la tempistica dell’anno scolastico e degli esami rischia di rendere irreversibili gli effetti di un atto amministrativo prima ancora che il giudice possa esaminarlo in sede collegiale.
L’ammissione con riserva non comporta una decisione definitiva sul merito del ricorso, ma consente di preservare provvisoriamente la posizione dello studente, evitando che il decorso del tempo determini un pregiudizio non più utilmente riparabile.
Nel settore scolastico, infatti, il fattore temporale è spesso decisivo. Un provvedimento di non ammissione all’Esame di Stato, se non tempestivamente sospeso, può incidere non solo sulla possibilità di sostenere le prove, ma anche sulla continuità del percorso formativo, sulle prospettive universitarie o lavorative e, più in generale, sul diritto allo studio.
Il caso conferma quindi l’importanza di una verbalizzazione chiara, completa e coerente delle operazioni valutative, nonché della piena tracciabilità dell’iter seguito dagli organi scolastici nelle decisioni che incidono in modo significativo sulla carriera degli studenti.
La decisione cautelare del TAR Liguria si inserisce in un orientamento volto a garantire che, nelle situazioni di urgenza, la tutela giurisdizionale non arrivi quando ormai il pregiudizio si è definitivamente prodotto.








