Con decreto cautelare monocratico del 15 giugno 2026, il TAR Friuli Venezia Giulia ha accolto la domanda cautelare proposta nell’interesse di uno studente non ammesso all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà, ordinandone l’ammissione con riserva alle prove.

Il ricorso aveva ad oggetto l’impugnazione del verbale dello scrutinio finale del Consiglio di Classe della 5AMP dell’Istituto Tecnico Statale “J.F. Kennedy” di Pordenone, adottato in data 6 giugno 2026, nella parte in cui era stata deliberata la non ammissione dello studente all’Esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026.

La domanda cautelare è stata proposta ai sensi dell’art. 56 c.p.a., in ragione dell’estrema urgenza determinata dall’imminente avvio degli Esami di Stato, fissato per il 18 giugno 2026.

Il TAR ha valorizzato proprio il profilo temporale della vicenda. Nel decreto si osserva che, nelle more della celebrazione della prima camera di consiglio utile, il provvedimento impugnato avrebbe prodotto i propri effetti, pregiudicando definitivamente l’interesse dello studente e privandolo del bene della vita cui aspirava, ossia la possibilità di partecipare all’Esame di Stato.

Il Presidente ha inoltre rilevato che il provvedimento di non ammissione era idoneo a determinare una immediata e irreversibile modificazione della sfera giuridica del ricorrente, con danni materiali e morali non pienamente o agevolmente ristorabili in futuro, né mediante restitutio in integrum né attraverso un risarcimento per equivalente.

La preoccupazione prospettata dal ricorrente è stata ritenuta fondata su elementi “degni della massima considerazione”. Il TAR ha quindi evidenziato come non sussistesse alcuna concreta ragione giuridica per impedire la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato per il breve periodo intercorrente tra la proposizione dell’istanza cautelare e la trattazione collegiale.

Per tali ragioni, impregiudicata ogni decisione definitiva, interinale e di merito, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la misura cautelare sospensiva, disponendo l’ammissione con riserva dello studente all’Esame di Stato.

Il provvedimento conferma la centralità della tutela cautelare monocratica nel contenzioso scolastico, soprattutto nei casi in cui il calendario degli esami renda il decorso del tempo incompatibile con una tutela effettiva.

In materia scolastica, infatti, la tempestività della decisione assume spesso un rilievo decisivo: la mancata partecipazione a una prova d’esame può produrre effetti non facilmente reversibili, incidendo sulla continuità del percorso formativo, sulle prospettive successive dello studente e sul diritto allo studio.

L’ammissione con riserva non anticipa il giudizio definitivo sul merito del ricorso, ma consente di preservare provvisoriamente la posizione dello studente, evitando che l’efficacia immediata del provvedimento scolastico determini un pregiudizio irreparabile prima della valutazione collegiale del giudice amministrativo.

Il caso evidenzia, ancora una volta, come le decisioni scolastiche che incidono sull’ammissione agli Esami di Stato debbano essere sorrette da un procedimento pienamente regolare, adeguatamente motivato e rispettoso delle garanzie sostanziali dello studente.

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