Redazione
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2026 è stato pubblicato il DECRETO LEGGE n.170 del 30/9/2026 recante “Misure urgenti per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2026/2027 e ulteriori misure urgenti in materia di istruzione e merito”.
Le principali innovazioni introdotte con tale decreto legge sono costituite da alcune misure di semplificazione dei servizi amministrativi in ambito scolastico (programma digitale sul sistema SIDI per la gestione del personale); dall’incremento del fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica; dall’incremento del finanziamento per il welfare studentesco del fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici; da alcune misure atte a favorire la conclusione delle attività del PNRR e la funzionalità della relativa struttura di missione.
In particolare si evidenziano le modifiche relative ai seguenti settori:
Inclusione scolastica
Viene modificato il D.Lgs. n.66/2017 precisando che il PEI relativo ad alunni o studenti di nuova iscrizione o di nuova certificazione deve redigersi in via provvisoria entro il mese di Giugno e, in via definitiva, non oltre il 15 Ottobre; mentre per gli alunni e studenti già inseriti in un percorso di supporto scolastico alla disabilità, il PEI va redatto in via definitiva entro il mese di Giugno, ma suscettibile di aggiornamenti e integrazioni non oltre le prime due settimane del mese di Ottobre, ferma restando la possibilità di modificarlo in presenza di nuove condizioni di funzionamento della persona.
Si introduce inoltre, all’art.7,comma 2, la lettera g-bis), in virtù della quale, nel passaggio da un anno di corso a quello successivo, è valutato, in via prioritaria, fatta salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni della persona ovvero in presenza di diverse condizioni di contesto, il PEI è aggiornato, anche ai fini della definizione del numero delle ore di sostegno da assegnare alla classe.
Viene anche introdotto l’art.11-bis nella Legge n.104/1992, al fine di prevedere che il PEI possa essere approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti previste, purché regolarmente convocata, qualora la mancata partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la sua adozione.
Nuova denominazione degli istituti tecnici e professionali e revisione del monte ore dei licei tecnologici
Fermo restando l’assetto ordinamentale dei percorsi dell’istruzione professionale e dell’istruzione tecnica, gli istituti tecnici assumono la denominazione di “licei tecnologici” e gli istituti professionali quella di “licei professionali”.
Conseguentemente, i licei tecnologici, settore economico, si articoleranno in:
- Liceo tecnologico per l'amministrazione, la finanza e il marketing;
- Liceo tecnologico per il turismo
I Licei tecnologici del settore tecnologico-ambientale, si articoleranno in:
- Liceo tecnologico per l'agraria, l'agroalimentare e l'agroindustria
- Liceo tecnologico per la chimica
- Liceo tecnologico per le costruzioni, l'ambiente e il territorio
- Liceo tecnologico per l'elettronica e l'elettrotecnica
- Liceo tecnologico per la grafica e la comunicazione
- Liceo tecnologico per l'informatica e le telecomunicazioni
- Liceo tecnologico per la meccanica, la meccatronica e l'energia
- Liceo tecnologico per il sistema moda
- Liceo tecnologico per i trasporti e la logistica.
Quanto ai Licei professionali, essi si articoleranno in:
- Liceo professionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la valorizzazione dei prodotti del territorio e la gestione delle risorse forestali e montane
- Liceo professionale per la pesca commerciale e le produzioni ittiche
- Liceo professionale per l'industria e l'artigianato per il Made in Italy
- Liceo professionale per la manutenzione e l'assistenza tecnica
- Liceo professionale per la gestione delle acque e il risanamento ambientale
- Liceo professionale per i servizi commerciali
- Liceo professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
- Liceo professionale per i servizi culturali e dello spettacolo
- Liceo professionale per i servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
- Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico
- Liceo professionale per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.
Con riferimento ai Licei Tecnologici, vengono inoltre modificati i quadri orari relativi all’area di indirizzo flessibile, finalizzata all'acquisizione delle competenze e dei saperi scientifico-tecnologici e giuridico-economici di carattere generale e specifici dei diversi indirizzi di tali istituti. La modifica riguarda il monte ore del Settore Economico e del Settore Tecnologico Ambientale.
Integrazione studenti stranieri
L’art. 12 del DL n.170 del 30/9/2026 prevede che le istituzioni scolastiche debbano segnalare tempestivamente ai servizi sociali territorialmente competenti i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, ovvero incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti dalle famiglie con il Patto di corresponsabilità educativa.
A loro volta i servizi sociali, ricevuta la segnalazione, definiscono un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che preveda lo svolgimento, da parte dei soggetti stranieri esercenti la responsabilità genitoriale, di un percorso gratuito di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, finalizzato al conseguimento di una certificazione attestante un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), erogato presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché, ove possibile, la frequenza di percorsi formativi di sostegno alla corresponsabilità educativa, realizzati anche in collaborazione con l'istituzione scolastica.
Il mancato svolgimento del percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, salvi comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi documentati impedimenti, qualora persistente anche a seguito di formale diffida ad adempiere da parte dei CPIA entro trenta giorni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al primo periodo è il prefetto. L'accertamento della violazione è effettuato dai CPIA.
Sono esentati dall’adempimento i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale affetti da gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale nonché i soggetti che, in ragione di motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza di tali percorsi.
Si prevede inoltre il divieto di partecipare alle attività curriculari e extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentire il riconoscimento del volto, salvo che ricorrano specifiche e certificate ragioni sanitarie o altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative.
La violazione di tale precetto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro. Quando la violazione è commessa da un minore la sanzione amministrativa pecuniaria si applica all'esercente la responsabilità genitoriale. E’ onere delle istituzioni scolastiche adeguare il Regolamento di istituto alle previsioni di tale norma.
L'autorità competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 5 è il prefetto, mentre l'accertamento della violazione è effettuato dal dirigente scolastico.
L’art. 13 del DL n.170 del 30/9/2026 detta nuove disposizioni in merito alla composizione delle classi prime, a partire dell’anno scolastico 2027/2028.
Nella scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia, non dovrà superare il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.
Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, il numero degli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione non dovrà superare il 30 per cento del totale in ciascuna classe prima.
Qualora il numero delle domande di iscrizione degli alunni e degli studenti rientranti nei criteri suindicati non consenta l'applicazione di quanto previsto, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori. Le misure organizzative, predisposte dagli uffici territoriali di ambito, rispettano il principio di prossimità al domicilio dell'alunno o dello studente, tenendo conto della dislocazione sul territorio dei plessi scolastici, nonché di particolari esigenze familiari connesse alla necessità di assistenza a persone con disabilità grave e di altre eccezionali e documentate esigenze, valutate dagli uffici territoriali medesimi, che rendono impossibili soluzioni alternative.
Gli uffici scolastici di ambito territoriale vigilano affinché sia assicurata, in particolare agli alunni e agli studenti stranieri soggetti all'obbligo di istruzione, l'effettiva fruizione del diritto allo studio, promuovendo ogni utile forma di coordinamento a livello territoriale e di supporto alle esigenze delle famiglie interessate. A tal fine, ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale individua un referente per le iscrizioni, con funzioni di raccordo e coordinamento con le istituzioni scolastiche.
E’ altresì stanziato un fondo, destinato alle istituzioni scolastiche nelle quali, anche a seguito dell'adozione delle misure previste dalla nuova norma, non sia possibile assicurare il rispetto dei limiti del 30%, con lo scopo di finanziare attività extracurricolari finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche di base nella lingua italiana.
La norma entra in vigore già nel corso dell'anno scolastico 2026/2027 per le iscrizioni che dovessero verificarsi in corso d'anno.
Infine viene modificato l’art.45 del DPR 394/1999, relativo all’iscrizione scolastica dei minori stranieri, correggendo il principio secondo il quale tali minori vanno, di norma, iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica; ora si prevede che gli stessi vadano iscritti «alla classe individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo».










