Il decreto-legge sulla scuola approvato dal Consiglio dei ministri del 24 settembre 2026 è stato pubblicato: si tratta del D.L. 30 settembre 2026, n. 170, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 227 del 30 settembre 2026, in vigore dal 1° ottobre 2026. Il decreto dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione, e dunque entro il 29 novembre 2026, con la possibilità di modifiche in sede parlamentare.
Nei giorni scorsi avevamo commentato il provvedimento sulla base delle comunicazioni del Ministero e delle ricostruzioni della bozza circolate dopo l'approvazione. La lettura del testo ufficiale conferma l'impianto generale, ma su alcuni punti rilevanti se ne discosta: in particolare sui destinatari del divieto di coprire il volto, sui presupposti della segnalazione ai servizi sociali per i genitori stranieri e sul meccanismo di riequilibrio delle classi. Il testo, inoltre, contiene una modifica alle regole sulla classe di inserimento degli alunni stranieri che le anticipazioni non avevano segnalato.
La fonte e la struttura del provvedimento
Le anticipazioni parlavano di un disegno di legge; il Governo ha invece scelto la via della decretazione d'urgenza. Il decreto si compone di quindici articoli, distribuiti in quattro Capi, e di un allegato con le nuove denominazioni degli istituti tecnici e professionali. Il Capo I reca le misure per l'avvio dell'anno scolastico e ulteriori misure in materia di istruzione, il Capo II l'accompagnamento delle misure PNRR di competenza del Ministero, il Capo III gli interventi per l'integrazione degli studenti stranieri (artt. 12 e 13), il Capo IV le disposizioni finali.
La scelta non è neutra. Il ricorso al decreto-legge per disciplinare la composizione delle classi iniziali, con effetti a regime dal 2027/2028, solleverà prevedibilmente il tema della sussistenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza, almeno per le disposizioni che non incidono sull'anno scolastico in corso. Il preambolo motiva l'urgenza, per questa parte, con la generica necessità di «adottare interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico»: è un profilo che il dibattito parlamentare in sede di conversione difficilmente potrà eludere.
Il tetto del 30%: chi viene computato
L'art. 13, comma 1, impone alle istituzioni scolastiche di costituire le classi iniziali della primaria e della secondaria di primo e secondo grado «secondo criteri di equa distribuzione degli alunni e degli studenti». Per la scuola primaria, il numero degli alunni con cittadinanza non italiana che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell'infanzia non può superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Per la secondaria di primo e di secondo grado, la soglia si riferisce agli studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione.
Il criterio, dunque, non è linguistico in senso proprio: combina la cittadinanza con un indicatore di scolarizzazione pregressa in Italia, assunto come presunzione di adeguata padronanza della lingua. Rispetto alla circolare n. 2 dell'8 gennaio 2010, che già prevedeva la soglia ma ammetteva deroghe per i nati in Italia e per gli alunni con competenze linguistiche adeguate, il perimetro è più ristretto e più oggettivo.
Il nodo giuridico resta aperto. Un criterio che presuppone la cittadinanza straniera come condizione di applicazione espone la norma a una verifica sotto il profilo dell'eguaglianza e del divieto di discriminazione: a parità di scolarizzazione, l'alunno italiano non nato in Italia o privo di frequenza nell'infanzia non viene computato, quello straniero sì.
Merita attenzione anche l'ambito soggettivo. La norma si rivolge alle «istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione», con la sola eccezione delle scuole straniere in Italia e di quelle europee. Poiché il sistema nazionale di istruzione comprende, ai sensi della legge n. 62 del 2000, anche le scuole paritarie, il dato letterale porta a ritenere il limite applicabile anche a queste ultime. Il meccanismo di riequilibrio tra istituti viciniori affidato agli Uffici territoriali, però, è costruito sulla rete delle scuole statali e si adatta con difficoltà alle paritarie: è un punto che richiederà un chiarimento ministeriale o un intervento in sede di conversione.
Decorrenza: classi iniziali dal 2027/2028, inserimenti già da quest'anno
Il testo distingue due momenti. La costituzione delle classi iniziali secondo il limite del 30% decorre dall'anno scolastico 2027/2028. Il comma 3 dell'art. 13, invece, opera già dal 2026/2027: in caso di iscrizione in corso d'anno alla classe prima, ovvero a inizio o in corso d'anno a classi successive, le scuole inseriscono gli alunni in classi nelle quali la presenza di alunni rientranti nei criteri del comma 1 non superi i limiti ivi previsti.
L'ambito della disposizione è più ampio di quanto le anticipazioni lasciassero intendere. Non riguarda soltanto gli inserimenti successivi all'avvio delle lezioni, tipici dei ricongiungimenti familiari, ma anche le iscrizioni a inizio d'anno in classi successive alla prima. Resta coerente con quanto annunciato dal Ministro che le classi già costituite non vengano smembrate: la norma governa l'assegnazione dei nuovi ingressi, non la composizione esistente.
Vi è però un problema di coordinamento. Il comma 1 riferisce la soglia a «ciascuna classe prima», mentre il comma 3 la estende alle classi successive richiamando «i limiti ivi previsti». Per queste ultime, inoltre, il comma 3 non prevede alcuna deroga espressa né rinvia al meccanismo di riequilibrio del comma 2. Occorrerà verificare come le scuole gestiranno i casi in cui nessuna classe dell'istituto sia al di sotto della soglia.
La redistribuzione tra istituti viciniori: chi decide e con quali criteri
Le ricostruzioni della bozza facevano riferimento a una deroga per i territori nei quali l'applicazione del limite risultasse materialmente impossibile. Il testo pubblicato non contiene una deroga formulata in questi termini.
L'art. 13, comma 2, stabilisce che, quando il numero delle domande di iscrizione non consente il rispetto della soglia, gli Uffici scolastici di ambito territoriale, sentiti i dirigenti scolastici interessati, adottano le «misure organizzative necessarie» a garantire una presenza equilibrata degli alunni tra le istituzioni scolastiche viciniori. Tali misure devono rispettare il principio di prossimità al domicilio, tener conto della dislocazione dei plessi sul territorio e delle esigenze familiari connesse all'assistenza a persone con disabilità grave, nonché di «altre eccezionali e documentate esigenze», valutate dagli stessi uffici, che rendano impossibili soluzioni alternative. L'ipotesi che il limite non possa essere rispettato emerge solo indirettamente dal comma 4, che istituisce un fondo per le scuole nelle quali, «anche a seguito dell'adozione delle misure», non sia possibile assicurarlo.
Alcune delle domande che avevamo posto trovano così una prima risposta: la riallocazione è disposta dall'Ufficio territoriale e i criteri sono quelli indicati. Il testo, tuttavia, non prevede un obbligo di motivazione espresso né specifiche garanzie partecipative per le famiglie, salvo l'individuazione, presso ciascun Ufficio territoriale, di un referente per le iscrizioni con funzioni di raccordo (comma 5). È verosimilmente su questo vuoto che si concentreranno le questioni applicative e contenziose: un provvedimento che indirizza un alunno verso un istituto diverso da quello scelto resta un atto amministrativo, soggetto agli ordinari canoni di legittimità e sindacabile dal giudice amministrativo, e l'obbligo di motivazione discende comunque dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Sul versante delle risorse, il fondo del comma 4 finanzia attività extracurricolari di potenziamento delle competenze linguistiche di base in italiano, realizzabili anche mediante accordi con i CPIA e con gli enti del terzo settore, e sarà ripartito con decreto ministeriale. La dotazione è di 3,4 milioni di euro per il 2027 e di 14.139.760 euro annui dal 2028. Per l'anno scolastico in corso, dunque, le nuove regole sugli inserimenti si applicano senza risorse aggiuntive, in forza della clausola di invarianza finanziaria del comma 7.
La classe di inserimento del minore straniero: cade il criterio dell'età anagrafica
Una disposizione che le anticipazioni non avevano segnalato è l'art. 13, comma 6, che modifica l'art. 45, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Nella formulazione previgente, i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico erano iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberasse l'iscrizione a una classe diversa, tenendo conto tra l'altro dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che poteva determinare l'iscrizione alla classe immediatamente inferiore o superiore.
Il decreto sostituisce il riferimento all'età anagrafica con quello alla classe «individuata dal collegio dei docenti, con delibera del medesimo», e sopprime l'inciso che limitava lo scostamento a una sola classe. L'espressione «obbligo scolastico» diventa inoltre «obbligo di istruzione».
Se la lettura è corretta, le conseguenze sono significative. Viene meno la regola generale dell'iscrizione per età, che la delibera del collegio poteva soltanto derogare, e viene meno il limite di un anno di scostamento. La delibera del collegio diventa così l'atto che determina, in via ordinaria, la classe di inserimento, e dunque l'atto da sottoporre a sindacato quando l'inserimento in una classe molto inferiore all'età appaia sproporzionato rispetto al percorso pregresso dell'alunno. Il collegamento con il comma 3 dello stesso art. 13 è evidente: la scelta della classe potrà essere orientata anche dalla necessità di rispettare la soglia del 30%, ed è un intreccio che andrà monitorato con attenzione.
I corsi di italiano per i genitori stranieri
Nel precedente commento avevamo auspicato che il coinvolgimento dei genitori fosse costruito come opportunità di inclusione e non come obbligo con effetti indirettamente punitivi. Il testo dell'art. 12, commi 1-3, va almeno in parte nella direzione opposta, ma con presupposti diversi da quelli anticipati.
Il presupposto della segnalazione non è una generica «grave difficoltà di inserimento scolastico». Le scuole devono segnalare tempestivamente ai servizi sociali i casi in cui persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri ostacolano l'integrazione scolastica e lo sviluppo del percorso educativo e formativo, «ovvero» incidono sul comportamento del minore nel contesto scolastico o sull'osservanza degli impegni assunti con il Patto di corresponsabilità educativa. Gli ultimi due agganci sono molto ampi: collegano la segnalazione a vicende, come le difficoltà comportamentali o il mancato rispetto del Patto, che possono avere cause del tutto diverse dalla competenza linguistica dei genitori. Toccherà ai dirigenti accertare il nesso causale, con ricadute anche in termini di trattamento dei dati personali delle famiglie.
Ricevuta la segnalazione, i servizi sociali definiscono un progetto personalizzato di sostegno alla genitorialità che prevede un percorso gratuito di alfabetizzazione presso i CPIA, finalizzato a una certificazione di livello almeno A2 del QCER, e, ove possibile, percorsi di sostegno alla corresponsabilità educativa realizzati anche con la scuola. Sono esonerati i genitori con gravi limitazioni della capacità di apprendimento linguistico dovute all'età, a patologie o a disabilità, certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nonché coloro che, per motivate esigenze connesse alla particolare natura delle funzioni esercitate, siano impossibilitati alla frequenza.
La sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro non colpisce il mancato raggiungimento del livello A2, ma il mancato svolgimento del percorso. Occorre inoltre che l'inadempimento persista dopo una formale diffida ad adempiere entro trenta giorni da parte del CPIA, e che non ricorrano comprovati motivi di salute, cause di forza maggiore o altri gravi impedimenti documentati. L'accertamento spetta al CPIA, l'irrogazione al prefetto, con applicazione, in quanto compatibile, della legge n. 689 del 1981. Anche questa parte del decreto è a invarianza finanziaria (art. 12, comma 7): i corsi dovranno essere erogati con le risorse già disponibili.
Il divieto di partecipare alle attività scolastiche a volto coperto
L'art. 12, comma 4, conferma la scelta di non nominare indumenti di matrice religiosa e di introdurre un divieto generale: è vietato partecipare alle attività curriculari ed extracurriculari delle istituzioni scolastiche con il volto coperto o con qualsiasi altra modalità atta a non consentirne il riconoscimento. Su tre aspetti, tuttavia, il testo pubblicato si discosta dalle ricostruzioni della bozza.
Il primo riguarda le eccezioni. Il divieto non opera quando ricorrano «specifiche e certificate ragioni sanitarie» oppure «altre ragioni inerenti alle attività didattiche o formative», ad esempio dispositivi di protezione nei laboratori o attività teatrali. Non si fa riferimento a ragioni di sicurezza.
Il secondo, e più rilevante, riguarda i destinatari. Il divieto non menziona i rapporti scuola-famiglia e non è esteso ai genitori. I genitori entrano in gioco soltanto come soggetti tenuti al pagamento della sanzione quando la violazione è commessa dal figlio minore (comma 5). Viene quindi meno la principale criticità che avevamo segnalato, cioè l'ampliamento della norma oltre la relazione educativa in senso stretto.
Il terzo riguarda il procedimento sanzionatorio. La sanzione va da 200 a 1.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, ed è irrogata dal prefetto. Il dirigente scolastico non si limita a segnalare la violazione: ne effettua l'accertamento (comma 6), assumendo così il ruolo di organo accertatore ai sensi della legge n. 689 del 1981, con i relativi adempimenti di contestazione e verbalizzazione. Le scuole sono inoltre tenute ad adeguare il regolamento d'istituto.
La formulazione neutra resta coerente con l'impostazione che avevamo indicato come più difendibile, ed è la stessa logica che la giurisprudenza europea ha ritenuto compatibile con la Convenzione nei casi di divieto generale di occultamento del volto negli spazi pubblici. Restano però due profili delicati. Il primo è il rischio, già segnalato, che la sanzione produca di fatto l'allontanamento dalla frequenza proprio delle studentesse che la norma dichiara di voler tutelare. Il secondo è la collocazione sistematica: un divieto formulato in termini neutri è inserito nel Capo III, dedicato all'integrazione degli studenti stranieri, ed è un dato che potrebbe essere valorizzato da chi intenda sostenerne la finalità discriminatoria.
Le altre misure del decreto
Il provvedimento non si esaurisce nei due temi che hanno monopolizzato il dibattito.
L'art. 1 interviene sul Piano educativo individualizzato in modo ben più incisivo di una semplice semplificazione. Il PEI non contiene più la «proposta» del numero di ore di sostegno, ma lo definisce con adeguata motivazione. Per i nuovi iscritti e le nuove certificazioni il PEI è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva entro e non oltre il 15 ottobre; per gli alunni già seguiti nella stessa scuola è definitivo entro giugno, con aggiornamenti possibili entro le prime due settimane di ottobre. Nel passaggio da un anno all'altro è valutato in via prioritaria il mantenimento delle ore dell'anno precedente, «fatta salva l'assegnazione dell'organico». Il GLO, infine, può approvare il PEI anche in assenza di una delle componenti regolarmente convocate, quando la mancata partecipazione impedirebbe il rispetto dei termini: la norma parla genericamente di «una delle componenti», e quindi letteralmente comprende anche la famiglia. Poiché il decreto non prevede una disciplina transitoria, le nuove scadenze operano già in questo mese di ottobre. Alla disposizione dedicheremo un'analisi autonoma.
L'art. 9 attribuisce agli istituti tecnici e professionali, fermo restando l'assetto ordinamentale vigente, la denominazione rispettivamente di «licei tecnologici» e «licei professionali», con le nuove denominazioni degli indirizzi indicate nell'Allegato 1, e sostituisce le tabelle del monte ore degli istituti tecnici.
L'art. 3, comma 2, introduce dal 2027/2028 l'insegnamento facoltativo di Latino per l'educazione linguistica, a partire dalla seconda classe della secondaria di primo grado, per un'ora settimanale aggiuntiva pari a 33 ore annue. L'insegnamento è affidato ai docenti della classe di concorso A-12 che abbiano sostenuto almeno un esame annuale o due semestrali in lingua o letteratura latina, o che abbiano conseguito almeno 12 CFU nel settore L-FIL-LET/04, ed è attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.
L'art. 3, comma 1, prevede un programma biennale di sviluppo dei servizi digitali nel sistema informativo dell'istruzione (SIDI) per la gestione del personale e delle procedure amministrative, anche al fine di realizzare una piattaforma unificata per la programmazione e la valutazione delle istituzioni scolastiche, con uno stanziamento di 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027.
Sul piano del sostegno alle famiglie, l'art. 4 contiene due misure distinte. Il comma 1 incrementa di 21 milioni di euro per il 2026 le risorse per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Il comma 2 modifica invece il fondo di cui all'art. 1, comma 518, della legge n. 199 del 2025: il fondo è trasferito dal Ministero dell'interno al Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 20 milioni annui dal 2027, la soglia di accesso passa da 30.000 a 40.000 euro e la platea è estesa alle classi prime della secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della secondaria di secondo grado. Per il 2026 quelle risorse sono in larga parte destinate proprio a finanziare l'incremento del comma 1.
Tra le ulteriori disposizioni si segnalano l'elemento retributivo una tantum per la formazione incentivata, fissato nella misura del 10% del trattamento stipendiale in attesa della contrattazione (art. 3, comma 3); l'incremento del fondo per il contrasto del cyberbullismo (art. 4, comma 3); la proroga al 31 dicembre 2027 del termine relativo ai requisiti per il concorso degli insegnanti tecnico-pratici (art. 7, comma 5); l'utilizzo delle graduatorie del concorso e della progressione verticale per le assunzioni nell'Area dei funzionari del personale ATA (art. 7, commi 10-12); l'ultrattività dei poteri straordinari per gli interventi di edilizia scolastica PNRR non ultimati entro il termine del Piano (art. 11).
Considerazioni conclusive
Il testo pubblicato conferma che la partita si gioca sulla tecnica normativa. Sul volto coperto il Governo ha scelto una formulazione generale e neutra, ora anche più circoscritta di quanto annunciato, perché limitata alle attività curriculari ed extracurriculari e non estesa ai genitori. Sul tetto del 30%, invece, il criterio resta ancorato alla cittadinanza, sia pure temperata dalla scolarizzazione pregressa, e la compatibilità con il diritto all'istruzione è affidata a misure organizzative degli Uffici territoriali prive di garanzie procedimentali espresse. Sul coinvolgimento dei genitori, infine, l'impianto sanzionatorio segna un'evoluzione in senso coercitivo, con presupposti di segnalazione ampi e risorse invariate.
A queste valutazioni si aggiunge la modifica alla classe di inserimento degli alunni stranieri, che sposta sul collegio dei docenti una scelta finora ancorata all'età anagrafica. Si tratta di un intervento meno visibile, ma destinato a incidere concretamente sui percorsi scolastici. La conversione in legge, attesa entro il 29 novembre 2026, sarà l'occasione per verificare se il Parlamento interverrà su










