Con decreto cautelare monocratico del 15 giugno 2026, il TAR Lombardia, Sezione Quinta, ha accolto la domanda urgente proposta nell’interesse di una candidata esterna non ammessa all’Esame di Stato, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Gallenca, Davide Gallenca e Stefano Callà, disponendone l’ammissione con riserva alle prove.
Il ricorso aveva ad oggetto l’impugnazione del verbale del Consiglio di Classe 5 sez. A dell’Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita” di Lissone, con il quale era stata determinata la non ammissione della candidata all’Esame di Stato per l’anno scolastico 2025/2026.
La ricorrente aveva sostenuto l’esame preliminare in qualità di candidata esterna. All’esito della procedura, l’Amministrazione scolastica aveva deliberato la non ammissione, valorizzando la presenza di tre insufficienze in materie caratterizzanti il corso di studi.
Nel ricorso sono stati contestati diversi profili di illegittimità del procedimento valutativo. In particolare, sono state dedotte l’irregolare formazione del collegio che ha espresso la valutazione, il difetto di motivazione dei giudizi e lo svolgimento di alcune prove su programmi riferiti anche ad anni scolastici antecedenti rispetto al quinto anno.
Il TAR Lombardia ha ritenuto che la valutazione del fumus delle censure dovesse essere riservata alla sede collegiale, nel contraddittorio tra le parti. Tuttavia, nella fase monocratica, ha ravvisato la sussistenza dei requisiti di estrema gravità e urgenza richiesti dall’art. 56 del codice del processo amministrativo.
Il profilo decisivo è stato rappresentato dall’imminenza dell’Esame di Stato. La prima prova scritta era infatti fissata al 18 giugno 2026, mentre la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare era prevista soltanto per il 16 luglio 2026.
In tale contesto, l’attesa della decisione collegiale avrebbe reso sostanzialmente inutile la tutela richiesta, impedendo alla candidata di partecipare alle prove prima ancora che il giudice potesse pronunciarsi compiutamente sulla domanda cautelare.
Per tali ragioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare monocratica e, per l’effetto, ha ammesso la ricorrente con riserva a sostenere l’Esame di Stato.
Il provvedimento conferma l’importanza della tutela cautelare urgente nel contenzioso scolastico, soprattutto nei casi in cui il calendario degli esami rende il fattore tempo determinante. L’ammissione con riserva non costituisce una decisione definitiva sul merito del ricorso, ma consente di preservare temporaneamente la posizione dello studente, evitando che il provvedimento di non ammissione produca effetti irreversibili prima della valutazione collegiale.
La decisione assume rilievo anche perché richiama l’attenzione sulla necessità che le procedure relative agli esami preliminari dei candidati esterni siano svolte nel pieno rispetto delle garanzie procedimentali, con una corretta composizione dell’organo valutativo, una motivazione adeguata e una chiara corrispondenza tra prove somministrate e percorso oggetto di valutazione.
Nel settore scolastico, la tempestività della tutela giurisdizionale rappresenta spesso una condizione essenziale per rendere effettivo il diritto allo studio. Quando l’Esame di Stato è imminente, la sospensione cautelare può diventare lo strumento necessario per evitare che il tempo del processo arrivi quando il pregiudizio si è già definitivamente prodotto.








