Con nota prot. n. 23189 del 9 settembre 2026, la Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione e del merito ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali le indicazioni per le operazioni di cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie di merito dei concorsi straordinari relative all’a.s. 2026/2027.
Quest’anno, tuttavia, la nota non si limita a riproporre lo schema consueto, poiché interviene a poche settimane dall’entrata in vigore del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 182 del 7 agosto 2026 e in vigore dal giorno successivo. L’art. 5, comma 2, di tale provvedimento ha riscritto il primo periodo dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59, circoscrivendo l’effetto di cancellazione che l’ordinamento ricollega al positivo superamento del periodo di formazione e prova. La nota ministeriale costituisce, in sostanza, il primo atto applicativo della novella e merita di essere esaminata sia per le indicazioni che fornisce, sia per i profili che lascia aperti.
Nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 29 giugno 2022, n. 79, l’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017 disponeva che, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente fosse «cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto» e confermato in ruolo presso l’istituzione scolastica ove aveva svolto il periodo di prova. La disposizione, in forza del rinvio operato dall’art. 399, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, trova applicazione nei confronti dei docenti di ogni ordine e grado, indipendentemente dal canale di reclutamento attraverso il quale è avvenuta l’assunzione; ed è proprio a tale ultima norma che la nota in esame riconduce, in apertura, il fondamento delle operazioni demandate agli Uffici.
La formula previgente non ammetteva distinzioni. La conferma in ruolo comportava la perdita di ogni posizione utile in qualunque graduatoria di merito, con la conseguenza che il docente assunto da una procedura e, nel frattempo, collocatosi utilmente nella graduatoria di un diverso concorso, magari per altra classe di concorso, altro grado di istruzione o altra regione, vedeva travolta quest’ultima posizione per il solo fatto di aver concluso positivamente l’anno di prova prima di ricevere la relativa proposta di assunzione. Si trattava di un esito difficilmente conciliabile con la logica selettiva e meritocratica delle procedure concorsuali aperte, che si è manifestato con particolare frequenza in coincidenza con il susseguirsi, a breve distanza, delle procedure bandite nell’ambito della riforma del reclutamento connessa al PNRR.
Il nuovo primo periodo dell’art. 13, comma 5, come sostituito dall’art. 5, comma 2, del d.l. n. 144/2026, stabilisce ora che il docente «è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto» ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, precisando che «la cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari». La tecnica normativa è quella della regola generale accompagnata da un’eccezione espressa: restano ferme la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento, dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie concorsuali diverse da quelle dei concorsi ordinari, mentre soltanto queste ultime vengono sottratte all’effetto estintivo della posizione.
Merita inoltre segnalare che, a differenza di altre disposizioni del medesimo decreto-legge, come l’art. 1, comma 2, che riferisce la nuova disciplina in materia di ferie al periodo maturato successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, l’art. 5, comma 2, non reca alcuna norma transitoria né alcuna clausola di decorrenza differita. Ne discende che la modifica è efficace sin dall’8 agosto 2026, e che non trovano riscontro nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale le letture, pure circolate nei primi commenti, secondo le quali la novella opererebbe soltanto dall’entrata in vigore della legge di conversione. La nota ministeriale si muove coerentemente in questa direzione, applicando la nuova regola già alle conferme in ruolo decorrenti dall’a.s. 2026/2027.
La nota delimita anzitutto il proprio ambito oggettivo, riferendo l’intera operazione alle sole graduatorie dei concorsi straordinari e alle graduatorie ad esaurimento, e al suo interno individua due distinte categorie di cancellazioni.
La prima riguarda i docenti rinunciatari alla nomina in ruolo, da espungere dalla graduatoria della specifica classe di concorso o tipologia di posto. L’Amministrazione ribadisce la nozione convenzionale di rinunciatario già adottata negli anni precedenti, considerando tali tutti coloro che si collocano in posizione di graduatoria superiore a quella dell’ultimo docente nominato non riservista. Si tratta, a ben vedere, di una presunzione operativa, che desume la rinuncia da un dato meramente posizionale e che, nella generalità dei casi, coglie nel segno; non può tuttavia escludersi che, in singole fattispecie, la mancata nomina di un aspirante meglio collocato dipenda da circostanze estranee a una sua volontà abdicativa, quali disfunzioni della procedura informatizzata, errori nella gestione delle istanze o nell’assegnazione delle sedi, individuazioni successivamente annullate o posizioni sub iudice. In simili ipotesi la cancellazione, che incide su una posizione giuridica consolidata, potrà essere utilmente contestata, previo accesso agli atti della procedura, dimostrando che l’automatismo presuntivo non corrisponde alla realtà della vicenda concreta.
Va altresì osservato che, diversamente da quanto avvenuto in passato, quando le analoghe indicazioni erano riferite a tutte le graduatorie concorsuali oltre che alle graduatorie ad esaurimento, la perimetrazione iniziale della nota esclude le graduatorie dei concorsi ordinari anche con riguardo alla cancellazione dei rinunciatari. La sorte di questi ultimi resta dunque affidata alla disciplina dei singoli bandi e delle relative disposizioni normative, e non alle operazioni oggi in esame.
La seconda categoria concerne i docenti che hanno superato positivamente la valutazione finale e sono stati confermati in ruolo. La nota individua la platea attraverso tre requisiti cumulativi: l’immissione in ruolo, ovvero la stipula di un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, nell’a.s. 2025/2026 o in anni precedenti; lo svolgimento del periodo di prova nell’a.s. 2025/2026; la conferma in ruolo a decorrere dall’a.s. 2026/2027. Il riferimento agli anni scolastici precedenti consente di ricomprendere anche i docenti che, assunti in epoca anteriore, abbiano svolto o ripetuto il periodo di prova soltanto nell’ultimo anno, per effetto di differimenti o di una prima valutazione non favorevole.
Quanto alle graduatorie interessate, la nota chiarisce che le operazioni non riguardano le graduatorie provinciali per le supplenze, che non sono menzionate dall’art. 13, comma 5, né nella vecchia né nella nuova formulazione, né, a partire dall’a.s. 2026/2027, le graduatorie di merito dei concorsi ordinari. Gli Uffici procederanno pertanto «unicamente» alla cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie dei concorsi straordinari indetti con il D.D.G. 1° febbraio 2018, n. 85, relativo al concorso riservato ai docenti abilitati della scuola secondaria; con il D.D.G. 7 novembre 2018, n. 1546, relativo alla procedura straordinaria per la scuola dell’infanzia e primaria; con il D.D. 23 aprile 2020, n. 510, relativo alla procedura straordinaria per la scuola secondaria; e con il D.D.G. 6 maggio 2022, n. 1081, relativo alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106. Il secondo di tali provvedimenti è indicato nella nota come «D.D.G. 7 novembre 2028», con un evidente refuso quanto all’anno di adozione, che non pregiudica l’individuazione dell’atto ma che è opportuno rilevare per prevenire incertezze in sede applicativa.
La nota non si occupa delle graduatorie di istituto, la cui gestione compete alle singole istituzioni scolastiche. È bene tuttavia ricordare che la cancellazione da tali graduatorie resta espressamente prevista dalla norma primaria e non è toccata dall’eccezione introdotta dal decreto-legge.
Sotto il profilo temporale, le operazioni dovranno essere completate entro il 30 ottobre 2026, fatta salva l’urgenza di intervenire sulle graduatorie tuttora utilizzate per gli scorrimenti finalizzati alle immissioni in ruolo, e gli Uffici dovranno darne comunicazione formale alla Direzione generale entro il successivo 2 novembre.
La nota del 9 settembre 2026 recepisce con tempestività la modifica dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 59/2017 e ne offre una lettura aderente al dato testuale, che limita le cancellazioni conseguenti alla conferma in ruolo alle graduatorie ad esaurimento e a quelle dei concorsi straordinari, lasciando impregiudicate le posizioni acquisite nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Il rimedio a un’incongruenza a lungo segnalata non esaurisce tuttavia le questioni applicative: la provvisorietà della fonte fino alla conversione, la delicata gestione del regime intertemporale e la natura presuntiva della cancellazione dei rinunciatari impongono, a chi sia interessato dalle operazioni, un attento esame della propria posizione e dei provvedimenti che gli Uffici adotteranno entro la fine di ottobre, anche in vista della loro eventuale impugnazione nei termini di legge.








