I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame, relativi alle valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Non è esperibile il ricorso gerarchico, seppure previsto, in via generale, dalla legge, per tutti gli atti amministrativi definitivi, poiché l’USR non è superiore gerarchico né delle Istituzioni scolastiche autonome, né delle commissioni di esame, pur esercitando il potere di vigilanza ai sensi del regolamento di organizzazione vigente.

I termini su richiamati, in entrambi i casi, decorrono dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami. Ricordiamo come ai genitori debba essere inviato un preavviso della bocciatura del proprio figlio, anche se la scuola, attraverso la doverosa comunicazione istituzionale con la famiglia,dovrebbe già aver messo al corrente la famiglia dell’esito. Comunque accade che igenitori prendono visione dell’esito dello scrutinio del proprio figlio e non comprendono l’attribuzione del giudizio relativamente ad una o più materie, e, pertanto, possono esercitare il diritto di accesso, ovviamente nel più breve tempo possibile.

La legittimazione all’accesso non è messa in dubbio, per cui il dirigente, responsabile del procedimento di accesso, deve mettere a disposizione dei genitori tutti gli atti richiesti che riguardano il proprio figlio. È proprio a seguito dell’accesso e, dunque, della constatazione dell’errore materiale che i genitori possono avanzare reclamo per la rettifica dell’esito.

L’errore può essere dipeso da una trascrizione errata, dall’imputazione del voto ad uno studente diverso da quello al quale è destinato, dall’errato computo dei voti stessi. Non può trattarsi di vizio di legittimità, come ad esempio la carente motivazione nell’applicazione di un criterio valutativo, o la disparità di trattamento lamentata dai genitori.

La rettifica è una forma di autotutela amministrativa. L’autotutela amministrativa non ha bisogno di una disposizione legislativa ad hoc per poter essere esercitata, poiché essa si fonda sull’articolo 97, primo comma, Cost., secondo cui la Pubblica Amministrazione deve agire nel rispetto del principio di legalità, ovvero secondo imparzialità e buon andamento; inoltre, ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge n. 241 del 1990, essa deve conformarsi a criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza oltre che ai principi dell’ordinamento comunitario.

La rettifica, nell’ambito dell’autotutela, è un procedimento amministrativo conservativo,teso all'eliminazione degli errori ostativi o materiali che inficiano il provvedimento, introducendo quelle correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere l'atto conforme alla volontà della pubblica amministrazione così come emerge, nel caso del procedimento valutativo, dalla documentazione.Peraltro, a differenza dell’annullamento d’ufficio, procedimento demolitorio, non presenta la discrezionalità nella valutazione della legittimità dell’atto.

La rettifica, dunque, ha ad oggetto i meri errori materiali in cui sia incorsa l’amministrazione, ovvero semplici irregolarità che non incidono sul contenuto del provvedimento. Infatti, affinché ricorra un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo.

Riportiamo, in merito, un inciso della sentenza del T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 04 marzo 2021, n. 213 “La rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie, si distingue profondamente dall'annullamento d'ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all'art. 21-nonies, l. n. 241/1990, in quanto non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A., anzi ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio; non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato; non richiede una motivazione rigorosa; si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto”.

Pertanto, secondo il meccanismo dell’autotutela, eventuali reclami avverso le procedure di scrutinio e di esame devono essere proposti alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento, ossia al Dirigente scolastico. A tal proposito c’è da ricordare come, nel caso in cui l’unità organizzativa sia un organo collegiale, secondo la giurisprudenza, non trova applicazione la possibilità di identificazione di un responsabile del procedimento diverso dal presidente dell’organo. Il dirigente scolastico rimane, dunque, responsabile del procedimento anche con riferimento al procedimento deliberativo del consiglio di classe, mentre per la commissione d’esame bisogna richiamare il DM 60/1996 che riconosce il dirigente scolastico responsabile dei procedimenti dell’istituzione scolastica.

Le fasi procedimentali degli organi collegiali rispettano l’iter previsto dalla l. 241/1990. È il dirigente, in qualità di responsabile del procedimento che deve vigilare e sollecitare la snellezza del procedimento; adempiere alle varie fasi procedurali; garantire l'osservanza dei termini procedimentali e di quelli finali per l'adozione degli atti.

Tornando al procedimento di autotutela, il dirigente, ricevuto il reclamo, a conclusione dell’istruttoria, dà seguito al reclamo stesso (invitando l’organo collegiale a rivedere e sanare eventuali anomalie riscontrate) oppure procede all’archiviazione (in caso di mancanza di riscontri). Si ricorda che la conclusione del procedimento va comunque definita con atto espresso (cfr. art. 2 comma 1 della Legge 241/1990) e preceduta, eventualmente, dal preavviso di rigetto.

Il reclamo, come abbiamo detto, in via generale è ammesso avverso gli atti non definitivi. Infatti, l’art. 14 del d.p.r. n. 275/1999 prevede proprio il procedimento di reclamo avverso i provvedimenti dell’istituzione scolastica. Nel caso dello scrutinio, atto definitivo, non sarebbe, pertanto applicabile. Di fatto però accade che l’inoltro di “reclami” avverso il provvedimento valutativo riguardi, come abbiamo già precisato, solo vizi formali degli atti. Nel caso in cui le questioni proposte eccedano i limiti dell’errore materiale e riguardino questioni di legittimità va rigettato. Infatti, spetta alla discrezionalità dell’Amministrazione se e come intervenire.

Nel caso il dirigente ritenga che ci siano gli elementi di procedibilità e ammissibilità del reclamo, procede alla verifica degli atti oggetto di censura, procedendo alla visione della documentazione previa redazione di apposito verbale delle operazioni. A conclusione dell’istruttoria, dopo aver riconvocato l’organo collegiale per rivedere e sanare eventuali anomalie riscontrate o dell’archiviazione dell’atto in caso di mancanza di riscontri ne dà comunicazione formale ai genitori o allo studente maggiorenne. La conclusione del procedimento di reclamo va comunque definita con atto espresso e motivato.

Gli atti così emessi verranno, insieme alla copia del reclamo, trasmessi per conoscenza all’USR al fine di consentire il corretto esercizio della vigilanza. Questi ultimi uffici, ove riscontrino negli atti elementi di interesse ulteriore, rispetto a quanto già definito dal dirigente scolastico, potranno eventualmente, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori. Anche nel caso in cui, il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato, la procedura è la medesima, fatto salvo il principio che, ove si dovesse prevedere una riconvocazione della commissione di esame (fenomeno, peraltro, molto raro) deve essere inoltrata richiesta direttamente all’USR per competenza: ovviamente sempre dopoaver effettuato l'istruttoria come definita e con nota motivata (U.S.R. per l’Umbria – Nota prot. n° 4284 del 11/07/2011).

di Anna Armone

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