Un docente di Musica di scuola secondaria di 1 grado, molto attivo e collaborativo in un Istituto Comprensivo sui tre gradi di scuola, spesso anche a titolo meramente volontario, chiede di poter svolgere la cd. “attività di Musica di strada” dove il pubblico astante può o meno liberamente donare qualcosa in denaro a chi si esibisce. Il docente ha precisato che l’attività riflette il suo innato interesse e grande passione per la Musica anche fuori della scuola, dove in passato, quando titolare presso altro Istituto, si era esibito con un gruppo di amici a titolo completamente gratuito.

A mero parere di chi scrive, salvo erronea lettura della vigente normativa del D.Lgs. 165/2001 art. 53 e comunque Vs. competente riflessione giuridica, detta attività risulterebbe autorizzabile purché a titolo del tutto gratuito.
Mentre qualora ci fossero elargizioni volontarie ed estemporanee da parte di terzi e ammissibili ex lege, allora queste dovrebbero essere sotto i 5000 € oppure sarebbero ammesse ma con la coesistenza in atto di una durata settimanale del servizio in part-time non oltre il 50%, fatte salve diverse disposizioni successive che fossero sfuggite a chi scrive.
Si richiede cortesemente di conoscere se detta attività sia autorizzabile. Si ringrazia e si attende Vs. riflessione giuridica.

Risposta

Con riferimento al quesito formulato il punto che in  partenza  bisogna considerare è la distinzione, chiaramente elaborata dalla giurisprudenza, tra tre categorie di attività extraistituzionali del pubblico dipendente:

Nel pubblico impiego le attività extraistituzionali si possono distinguere in tre gruppi:

·         Nel primo gruppo rientrano le attività assolutamente incompatibili, che sono vietate e non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60);

·         Nel secondo gruppo rientrano le attività consentite, per le quali non è necessaria l'autorizzazione (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6);

·         Nel terzo gruppo vi sono le attività consentite previa autorizzazione e cioè tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del TU.

La corretta collocazione dell'attività di musica di strada in uno di questi tre gruppi è il cuore del problema giuridico posto dal quesito.

Altra premessa importante riguarda la normativa speciale delle incompatibilità assolute del personale docente: art. 508 d.lgs. 297/1994 che prevede:

·         Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Questa disposizione configura incompatibilità assolute (primo gruppo), non derogabili nemmeno con autorizzazione del dirigente scolastico. La ratio è costituzionale: tutelare il principio di esclusività della prestazione lavorativa pubblica (art. 98 Cost.) e il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) .

Viceversa, il comma 15 del medesimo art. 508 consente al personale docente, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di libere professioni:

·         Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio»

Questa disposizione costituisce norma speciale rispetto all'art. 53 d.lgs. 165/2001, e il Tribunale di Ancona ha precisato che la mancanza dell'autorizzazione ex art. 508, comma 15, non produce le conseguenze patrimoniali previste dall'art. 53, comma 7 (riversamento dei compensi), bensì solo la responsabilità disciplinare del dipendente [Tribunale Di Ancona, Sentenza n.352 del 30 Maggio 2025].

Venendo all'oggetto del quesito la questione centrale è la qualificazione giuridica dell'attività di musica di strada.

La musica di strada rientra tra le incompatibilità assolute (attività commerciale/professionale) oppure nell'area delle libere professioni autorizzabili, oppure ancora in un'area di attività non soggetta ad alcun regime autorizzatorio?

La risposta dipende dalle modalità concrete di svolgimento dell'attività.

 

1) Attività gratuità

Se l'attività è svolta in modo del tutto gratuito, senza alcun compenso né aspettativa di compenso, essa non rientra nella definizione di "incarico retribuito" ai sensi dell'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001, che definisce gli incarichi retribuiti come: «tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso»

L'assenza di qualsiasi forma di compenso previsto esclude dall'ambito applicativo del regime autorizzatorio dell'art. 53. Parimenti, un'esibizione musicale amatoriale e gratuita non integra né "attività commerciale" né "attività professionale" ai sensi dell'art. 508, comma 10.

Conclusione per l'attività gratuita: un'esibizione musicale occasionale, svolta a titolo completamente gratuito fuori dall'orario di servizio, non sembra rientrare in alcuna delle categorie soggette a divieto assoluto o a regime autorizzatorio.  Essa è assimilabile a un'attività amatoriale/ricreativa, che non interferisce con il rapporto di pubblico impiego.

Tuttavia, alla luce del principio prudenziale che informa l'intera materia, è consigliabile una comunicazione preventiva al dirigente scolastico, anche al fine di consentire una valutazione circa l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interessi (difficilmente ravvisabili in astratto) e per evitare contestazioni disciplinari future. Questa soluzione è coerente con quanto affermato dal Tribunale di Livorno in una fattispecie analoga (musicista dipendente di un'azienda sanitaria), dove si è precisato che l'attività musicale non professionale e non retribuita è«soggetta a mera comunicazione da parte del medesimo, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di richiedere l'avvio del procedimento di autorizzazione» (Sentenza n. 390/202).

2)Attività con elargizioni volontarie del pubblico ("cappello")

Questa è la fattispecie più delicata. Il docente chiede se siano ammissibili esibizioni durante le quali il pubblico può liberamente lasciare denaro (cd. "cappello" o "busking").

a) La soglia dei 5.000 euro non è applicabile al caso di specie. La soglia di 5.000 euro riguarda esclusivamente le prestazioni di lavoro sportivo e non è estendibile ad altri settori. L'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001 esclude dal regime autorizzatorio alcune categorie tassative di attività (DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165), ma tra esse non compare la musica di strada con offerte libere. La tesi prospettata nel quesito circa l'applicabilità di tale soglia è pertanto priva di fondamento normativo.

 

b) Il regime del part-time al 50% non risolve autonomamente il problema.

L'art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001 esclude dall'applicazione dei commi da 7 a 13 i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%. Questo significa che tali dipendenti non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione per gli incarichi retribuiti, ma permangono comunque le incompatibilità assolute dell'art. 60 d.P.R. 3/1957 e dell'art. 508, comma 10, d.lgs. 297/1994. La Corte d'Appello di Brescia ha chiaramente precisato: «il legislatore [...] è intervenuto a monte, escludendo il divieto di cumulo di incarichi extra-istituzionali proprio con riferimento a questo tipo di rapporti [...] quando l'orario di lavoro resti contenuto nel 50% di quello pieno»[Corte d'Appello Brescia, sez. LA, sentenza n. 29/2020]

Tuttavia, in regime di full-time (che è la situazione normale del docente di ruolo a tempo indeterminato), il part-time al 50% non è una condizione sussistente, e quindi tale deroga non opera.

c) La questione qualificatoria delle elargizioni volontarie.

Le donazioni spontanee del pubblico durante una performance di strada non sono tecnicamente un "compenso previsto", in quanto non vi è alcun accordo, né promessa, né aspettativa giuridicamente tutelata di ricevere denaro. Si tratta di atti di liberalità del tutto facoltativi e non predeterminati.

In questo senso, la fattispecie si distingue da quella del professionista che svolge attività retribuita: manca l'elemento della "previsione" del compenso, che l'art. 53, comma 6, indica come elemento costitutivo dell'incarico retribuito.

Tuttavia, qualora le esibizioni con offerte libere divengano abituali, sistematiche, organizzate e tali da generare un introito regolare, la qualificazione potrebbe mutare e l'attività potrebbe essere ricondotta a:

  • attività assimilabile all'esercizio di una professione artistica in forma stabile;
  • o, in casi limite, a vera e propria attività commerciale.

In entrambi i casi si ricadrebbe nelle incompatibilità assolute dell'art. 508, comma 10.

Un precedente riconducibile al caso in questione è quello trattato dal Tribunale di Livorno, sentenza n. 390/2025.

Particolarmente rilevante ai fini del presente quesito è la pronuncia del Tribunale di Livorno [Sentenza n. 390/2025], che ha esaminato proprio la fattispecie di un dipendente pubblico (di un'azienda sanitaria, ma con principi trasponibili) che si esibiva con una band musicale presso esercizi commerciali.

Il Tribunale ha stabilito:

  • che l'attività musicale non professionale e non retribuita costituisce «attività artistica soggetta a mera comunicazione» da parte del dipendente;
  • che in assenza di prova del carattere professionale e retribuito dell'attività, essa non richiede autorizzazione preventiva ma solo comunicazione;
  • che spetta poi all'amministrazione, eventualmente, attivare il procedimento autorizzatorio per una valutazione più approfondita di possibili conflitti di interessi.

La sanzione disciplinare della sospensione per tre mesi era stata ritenuta sproporzionata per la mera omissione della comunicazione, e il Tribunale l'ha rideterminata nel semplice rimprovero scritto.

In conclusione la soluzione pratica più prudente è che il docente presenti una comunicazione/istanza preventiva al dirigente scolastico, descrivendo le modalità concrete dell'attività (occasionalità, assenza di organizzazione commerciale, assenza di compenso predeterminato), consentendo all'amministrazione di esprimersi e di escludere situazioni di conflitto di interessi .

 

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