|
Vorrei sapere se una ragazza che ha conseguito un qualifica professionale triennale può passare all'istruzione presso un istituto tecnico per conseguire il diploma. In particolare vorrei sapere a che cosa corrisponde la qualifica citata rispetto al percorso di studi e quindi se possa in questo anno scolastico candidarsi alla idoneità alla classe quinta AFM, integrando le materie dei primi tre anni e portando tutti i programmi della classe quarta, per poter il prossimo anno accedere alla classe quinta. Vorrei inoltre sapere la normativa alla quale fare riferimento. |
Risposta
Con riferimento al quesito che si riscontra si premette che il quadro normativo disponibile non consente di affermare che una qualifica professionale triennale permetta automaticamente il passaggio diretto a un istituto tecnico – indirizzo AFM con accesso immediato alla classe quinta. Le fonti consentono però di fissare alcuni punti certi.
La qualifica triennale consente, in linea di principio, passaggi nel secondo ciclo. Il d.lgs. 226/2005 prevede che la frequenza con esito positivo di percorsi del secondo ciclo comporti l’acquisizione di crediti certificati utilizzabili nei passaggi tra diversi percorsi: «La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere [...] nei passaggi tra i diversi percorsi»
La Corte costituzionale ha chiarito che il passaggio tra formazione professionale e istruzione secondaria superiore è materia riconducibile all’istruzione e che le competenze acquisite nel sistema della formazione professionale costituiscono crediti, da valutare da apposite commissioni presso le istituzioni scolastiche interessate ([Corte Cost., sentenza n. 213 del 22 luglio 2009).
Quindi, in astratto, una ragazza con qualifica professionale triennale può chiedere un passaggio verso il sistema dell’istruzione.
La normativa speciale oggi disciplina espressamente soprattutto i passaggi tra IeFP e istruzione professionale, non quelli verso gli istituti tecnici. in particolare l’art. 8 del d.lgs. 61/2017 disciplina i passaggi tra:percorsi di istruzione professionale e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). Anche il d.m. 92/2018 conferma che la correlazione normativa è costruita tra qualifiche e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale (DECRETO 24 maggio 2018, n. 92).
Le Linee guida del 2024 riguardano infatti la semplificazione dei passaggi tra istruzione professionale e IeFP (Allegato 1 - Decreto Ministeriale n. 118 del 12 giugno 2024.pdf).
Dunque, nelle fonti disponibili non c’è una disciplina specifica del passaggio dalla qualifica triennale IeFP a un istituto tecnico AFM.
Questo non significa impossibilità assoluta, ma serve una valutazione scolastica con verifica delle carenze formative. La fonte più utile sul punto è la sentenza TAR Lazio n. 5847/2022, che afferma un principio generale: quando uno studente del secondo ciclo intende proseguire gli studi in un diverso percorso, l’accesso alla classe corrispondente non può avvenire senza una previa verifica delle conoscenze minime nelle discipline non svolte nel percorso di provenienza.
La sentenza precisa che:
- il passaggio a un diverso percorso richiede la verifica degli obiettivi minimi di apprendimento nelle materie non presenti nel curriculum di provenienza [Sentenza n. 5847/2022];
- tale verifica può avvenire tramite prove/esami integrativi, affidati alla scuola di destinazione [Sentenza n. 5847/2022].
Quindi, anche se il passaggio è ammissibile in principio, non è automatico: occorre una valutazione concreta della scuola di destinazione.
La qualifica triennale a che cosa “corrisponde”?
Dalle fonti disponibili, la qualifica triennale IeFP è un titolo del sistema di istruzione e formazione professionale di livello 3 EQF (Cassazione Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 10704 del 23/04/2025 e Cassazione Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 10701 del 23/04/2025].
Non risulta però, nelle fonti fornite, una corrispondenza automatica della qualifica triennale con una specifica classe dell’istituto tecnico AFM. Le fonti mostrano invece che: la qualifica triennale è titolo proprio del sistema IeFP; i raccordi normativi espressi sono soprattutto con l’istruzione professionale [Allegato 1 - Decreto Ministeriale n. 118 del 12 giugno 2024.pdf][DECRETO 24 maggio 2018, n. 92][DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61].
Pertanto, non si può dire dalle fonti che la qualifica triennale equivalga senz’altro al terzo o al quarto anno di AFM.
Può candidarsi quest’anno all’idoneità alla classe quinta AFM?
Su questo punto la risposta, dalle fonti, deve essere prudente. Le fonti consentono di dire che:
- non esiste un diritto automatico a essere ammessa alla quinta AFM solo perché in possesso di qualifica triennale (Sentenza n. 5847/2022);
- l’accesso a un diverso percorso richiede una valutazione delle competenze e delle carenze da parte della scuola [Corte Cost., sentenza n. 213 del 22 luglio 2009][Sentenza n. 5847/2022];
- le verifiche sulle discipline mancanti possono essere richieste tramite esami/prove integrative (Sentenza n. 5847/2022).
Tuttavia, le fonti disponibili non permettono di affermare con certezza che la candidata possa presentarsi direttamente per l’idoneità alla classe quinta AFM “integrando i primi tre anni e portando tutti i programmi della quarta”, perché manca nelle fonti una disposizione specifica sugli istituti tecnici AFM e sulle condizioni esatte di ammissione alla quinta.
La conclusione più corretta, sulla base delle fonti, è questa:
- una qualifica professionale triennale può costituire base per chiedere un passaggio nel sistema dell’istruzione, perché genera crediti formativi valutabili (DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2005, n. 226 e Corte Cost., sentenza n. 213 del 22 luglio 2009);
- non risulta dalle fonti una corrispondenza automatica della qualifica triennale con la classe quarta o quinta di un istituto tecnico AFM[Allegato 1 - Decreto Ministeriale n. 118 del 12 giugno 2024.pdf] (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 e DECRETO 24 maggio 2018, n. 92);
- il passaggio verso AFM, se praticabile, richiede comunque una valutazione della scuola di destinazione e la possibile richiesta di prove/esami integrativi sulle discipline non svolte (Sentenza n. 5847/2022);
- quindi non si può affermare con certezza, sulla base delle fonti disponibili, che la studentessa possa candidarsi direttamente all’idoneità alla classe quinta AFM.








